Responsabilità contabile per sviamento del contributo regionale non rendicontato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 8 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice di un contributo pubblico e il soggetto privato che, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustra lo scopo perseguito dall’ente. Il percettore risponde pertanto davanti alla Corte dei conti. La mancata rendicontazione della spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa, e costituisce elemento fortemente indiziario dell’avvenuto sviamento delle risorse. Quando il fruitore dei fondi sia una società-persona giuridica, la responsabilità contabile si estende ai soci amministratori, ancorata ai poteri gestori e all’onere di vigilanza sulla gestione e sulle attività finanziarie della società.

Il Fatto

La Procura regionale agisce per la condanna della società beneficiaria di un finanziamento concesso a valere sulla L.R. 1/2009, art. 7, in favore di Finpiemonte s.p.a. e della Regione Piemonte, per l’importo complessivo di euro 12.377,46. Il contributo, pari a euro 71.700,00, dei quali euro 43.020,00 concessi con fondi regionali ed erogati nel marzo 2017, era finalizzato all’acquisto di macchinari e alla realizzazione di opere presso la sede dell’impresa.

La società non trasmetteva il rendiconto nei termini previsti dal bando. Finpiemonte revocava quindi il finanziamento e intimava la restituzione della somma residua; tenuto conto dei pagamenti successivi, il credito residuo era quantificato in euro 12.377,46. Nessuno si costituiva per i convenuti, dichiarati contumaci.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’orientamento consolidato della Suprema Corte, richiamando Cass. sez. unite n. 111 del 2020 e le pronunce n. 5019/2010, n. 23897/2015 e n. 1774/2013: il percettore del finanziamento risponde per danno erariale qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico. Il parametro della giurisdizione contabile è dato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi e dal dovere di assicurarne l’utilizzo per i fini cui sono destinati.

Quanto ai convenuti in proprio, la Corte richiama Cass. n. 296 del 2013: se il fruitore dei fondi è una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico.

Sul piano oggettivo, il Programma regionale imponeva la presentazione del rendiconto entro 90 giorni dalla conclusione dell’investimento: la beneficiaria avrebbe dovuto depositarlo entro il 20 giugno 2018. L’inadempimento, oltre a giustificare la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 6.2 del bando, costituisce elemento fortemente indiziario dello sviamento: se il soggetto percepisce un contributo e non offre prova della sua destinazione, si può presumere che l’agevolazione non abbia raggiunto la finalità cui era destinata. La Corte richiama il principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa, citando C. conti, sez. III app., n. 152 del 2020.

La responsabilità si estende ai soci amministratori, partecipi della gestione distrattiva e garanti nel contratto di finanziamento. La loro peculiare posizione impone di fondarne la responsabilità sui poteri gestori, che comportano l’onere di vigilare sulla gestione e sulle attività finanziarie della società, con una responsabilità contabile autonoma rispetto a quella civilistica, ancorata all’onere di diligenza e alla presunzione legislativa di compartecipazione nella gestione degli affari societari.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte individua il dolo nell’inadempimento alla restituzione, nell’omessa rendicontazione e nell’assenza di interlocuzione con l’amministrazione: la mancata rendicontazione, in presenza di un preciso impegno sottoscritto, dimostra la consapevolezza e la volontà dell’inadempimento. I convenuti sono condannati in solido al pagamento della somma, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT e interessi legali, e delle spese di giudizio liquidate in euro 1.356,76.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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