Discarico dell’agente contabile per impossibilità di accertare il carico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 9 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto l’approvazione del conto e il conseguente discarico dell’agente contabile non presuppongono necessariamente l’accertamento positivo della regolarità della gestione. Quando il supplemento istruttorio disposto dal giudice dimostra l’impossibilità oggettiva di ricostruire l’effettivo carico del conto, non può essere dichiarata alcuna perdita o ammanco e il conto va approvato con discarico, in adesione alle conclusioni della Procura regionale. La compilazione d’ufficio del conto per inottemperanza dell’agente non comporta di per sé responsabilità, ove il carico non sia accertabile e non risultino somme riscosse né versate.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale n. 134646, relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2019. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo funzionario, per l’inottemperanza dell’agente contabile, ed è stato depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile.
Il conto evidenziava nessuna somma riscossa e nessuna somma versata. Il Magistrato relatore ne aveva chiesto l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. La Procura regionale, preso atto della parifica con determinazione del Direttore generale del Comune e dell’assenza di perdite o ammanchi, aveva chiesto il discarico dell’agente contabile. La Sezione, con ordinanza n. 59 del 18 luglio 2025, aveva però disposto la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per approfondire l’effettivo carico, rilevando che l’agente non aveva presentato le dichiarazioni trimestrali dell’anno considerato.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene alla possibilità di approvare il conto e disporre il discarico quando il carico della gestione non sia suscettibile di accertamento. Il Collegio aveva già negato, in sede di prima udienza, l’accoglimento della richiesta della Procura, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio sull’effettivo carico del conto, risultante “a zero” anche perché l’agente non aveva presentato le dichiarazioni trimestrali.
Il supplemento istruttorio ha però dato esito negativo. Il Comune ha rappresentato di non disporre dell’accesso diretto ai dati sulle presenze anteriori al 2020. La Questura, a sua volta, ha già chiarito in passato, in riferimento ad analoghi giudizi, di poter risalire soltanto ai pernottamenti degli ultimi cinque anni. Ne consegue che non è stato possibile eseguire il controllo richiesto dal Collegio.
Su questa base il giudice contabile ha acclarato l’impossibilità di accertare il carico del conto giudiziale. Venuta meno la possibilità di ricostruire il presupposto del giudizio di responsabilità, non residua alcuno spazio per una declaratoria di perdita o ammanco: l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile costituiscono l’esito coerente con le conclusioni della Procura regionale.
Il Collegio ha quindi approvato il conto e disposto il discarico, nulla disponendo sulle spese. La decisione conferma che l’onere di allegazione e prova del danno grava sull’attore pubblico e che, in sua assenza, l’agente contabile non può essere chiamato a rispondere di una gestione il cui carico resti indeterminato per cause oggettive.
Nota della Redazione
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