Danno erariale da sviamento di fondi europei e responsabilità degli amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 2 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce fondi pubblici per la realizzazione di un programma di interesse pubblico instaura un rapporto di servizio funzionale con l’Ente erogante, tanto nella fase della domanda quanto in quella della gestione delle somme. Il rapporto si configura anche nei confronti degli amministratori e dei legali rappresentanti della persona giuridica beneficiaria, chiamati a rispondere della distrazione delle risorse dal fine vincolato. La condotta che, con la consapevolezza dello stato di crisi della società, consegua contributi europei destinandoli a spese ordinarie d’impresa integra l’elemento soggettivo del dolo e cagiona un danno erariale certo ed attuale. Il danno erariale è quantificato nell’importo non riconosciuto dall’Agenzia erogatrice, non coincidendo con l’intero importo percepito allorché l’Agenzia medesima abbia riconosciuto l’utilità di parte delle somme per la finalità progettuale.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio, per responsabilità amministrativa a titolo di dolo, una società in liquidazione giudiziale e i suoi due unici soci, amministratori all’epoca dei fatti, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno contestato in euro 475.972,42, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’Agenzia europea erogatrice.
La società, quale team leader in un consorzio coordinato da un ateneo, aveva partecipato a un progetto di ricerca finanziato nell’ambito di un programma europeo. Percepiva due tranche di pre-finanziamento e un pagamento intermedio a rimborso di costi ammissibili. Secondo l’accusa, i pre-finanziamenti erano impiegati quasi interamente per la gestione ordinaria dell’impresa, senza collegamento con il progetto. La società veniva esclusa dal consorzio, poi dichiarata fallita; il curatore attestava una situazione di crisi risalente al 2016. I convenuti, non costituiti, venivano condannati in primo grado in contumacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia di tutti i convenuti, stante la regolare notifica dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione e la mancata costituzione.
Nel merito, la domanda è fondata. Sussiste il rapporto di servizio funzionale tra l’Ente finanziatore e la società beneficiaria, nonché i suoi legali rappresentanti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., ord. n. 15893/2022), la Corte ribadisce che al privato che ottiene il finanziamento sono demandati doveri di correttezza che involgono la domanda e la gestione dei fondi, e che la responsabilità contabile si estende a chi, amministratore o rappresentante, era incaricato di realizzare il programma vincolato.
Gli amministratori erano consapevoli che la società aveva il patrimonio netto negativo già al 31 dicembre 2016. Anziché ricapitalizzare, reperivano provvista nei contributi europei, in violazione degli obblighi informativi sull’adeguatezza delle risorse proprie, destinando le somme alle spese ordinarie. La Corte reputa non configurabile una delega a figure dirigenziali, per la struttura societaria non articolata, circostanza mai allegata dai convenuti.
La condotta è dolosa: la richiesta dei contributi avvenne nella consapevolezza dell’impossibilità di eseguire gli impegni assunti quale team leader. Il successivo fallimento fece emergere l’inattendibilità delle scritture contabili dal 2016, e i convenuti hanno definito la pena per i reati di bancarotta semplice e fraudolenta.
Quanto al quantum, il Collegio limita il danno all’importo riconosciuto dall’Agenzia nella domanda di ammissione al passivo fallimentare. Poiché l’Agenzia ha riconosciuto l’utilità progettuale del pagamento intermedio di euro 84.932,43, il danno è circoscritto alla somma delle due rate di pre-finanziamento, per complessivi euro 386.039,99. Il Collegio dichiara superflua ogni valutazione sulla prescrizione, non avendo i convenuti sollevato eccezioni nel termine decadenziale dell’art. 90, comma 3, c.g.c., e accoglie parzialmente la domanda.
Nota della Redazione
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