Partecipazioni pubbliche e gestore unico servizio idrico integrato parere negativo conformità TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 194 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni societarie da parte di un ente locale si estende alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La Sezione non può sostituirsi alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ma deve verificare la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria e l’attendibilità delle stime. La delibera che si limiti a ratificare una situazione di fatto, senza analitica motivazione sulla necessità della società, sulla convenienza economica e sul raffronto tra le alternative gestionali, è non conforme al TUSP. La costituzione di un organismo consortile che non supera la frammentazione dei gestori e non assicura l’unicità operativa della gestione contrasta con le finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato la deliberazione del Consiglio comunale di un ente locale marchigiano con cui è stata approvata l’operazione di costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO 3 Marche Centro, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale della costituenda società consortile per azioni risultante dalla fusione di due società affidatarie.
Il Comune ha trasmesso l’atto alla Sezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, unitamente allo schema di statuto, alla rappresentazione dell’assetto attuale della gestione e al verbale dell’Organo di revisione economico-finanziaria. La questione attiene alla conformità dell’operazione alle norme del TUSP in materia di oneri di motivazione analitica e di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sulla nuova funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP e sulla nozione di sostenibilità finanziaria elaborata dalle Sezioni riunite, che ne individua una duplice accezione, oggettiva e soggettiva. Viene richiamato anche l’orientamento secondo cui le pronunce della magistratura contabile offrono alle amministrazioni un contributo terzo e indipendente, in funzione di neutrale ausilio e senza ingerenza nell’amministrazione attiva.
Il Collegio rileva anzitutto che l’atto consiliare non è supportato da un completo percorso istruttorio. Le deliberazioni dell’Autorità di ambito richiamate come presupposto appaiono prive di valenza provvedimentale e sembrano rinviare a ulteriori approfondimenti, senza definire assetti societari, programmazione industriale o proiezioni economico-finanziarie. Il rinvio a determinazioni di altri soggetti avrebbe dovuto esplicitare i contenuti rilevanti e sottoporli ad autonoma valutazione da parte dell’ente procedente.
La Sezione esamina poi il merito dell’operazione. La delibera afferma la doverosità della partecipazione al gestore unico per rispettare il principio di unicità della gestione posto dal d.lgs. n. 152/2006, ma la stessa documentazione mostra la permanenza di una molteplicità di gestori e di società operative nel medesimo ambito. Il costituendo organismo non espleterebbe direttamente il servizio, limitandosi al coordinamento delle attività dei soci, così delineando una parcellizzazione di compiti e funzioni incoerente con il modello dell’in house providing e con la disciplina dell’art. 16 del TUSP.
Sul piano finanziario, l’atto non attesta la capacità della società di generare ricavi tali da garantire l’equilibrio economico-finanziario, non chiarisce il riparto delle prestazioni tra le consorziate e non valuta i costi di funzionamento, di personale e degli organi sociali. La Sezione censura la previsione di un consiglio di sorveglianza di nove membri e di un consiglio di gestione di otto componenti, in contrasto con la regola dell’amministratore unico e con le esigenze di contenimento della spesa.
Il Collegio ritiene inoltre che la governance delineata dallo statuto, con categorie di azioni, assemblee speciali e prestazioni accessorie dei soci gestori, rischi di spostare il baricentro decisionale sugli operatori societari, pregiudicando l’effettività del controllo analogo. L’operazione, complessivamente considerata, non realizza una effettiva razionalizzazione delle partecipazioni detenute, ma costituisce un ulteriore organismo societario che si configura come mera adesione formale al modello di gestione unitaria, con profili di incoerenza rispetto all’art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP.
La Sezione rende pertanto parere di non conformità, disponendo la trasmissione dell’atto all’amministrazione comunale e, per i profili evidenziati, alla Procura regionale della Corte dei conti, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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