Ricalcolo pensione mista con aliquota 2,44% per anno utile al 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 17 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale cessato dal servizio che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità utile compresa tra quindici e diciotto anni, va calcolata applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato a quella data, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La disciplina trova applicazione anche nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2022, per effetto dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. Il diritto agli arretrati differenziali matura dalla medesima decorrenza.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato fino al collocamento in quiescenza, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione, liquidata con il sistema misto. Ha invocato l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, assumendo di aver maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari a sedici anni e tre mesi, e ha domandato l’attribuzione dell’aliquota del 2,44% per ciascun anno di servizio utile, con condanna dell’INPS agli arretrati dal 1° gennaio 2022.
L’INPS si è costituito, rappresentando che la riliquidazione era in corso e chiedendo la cessazione della materia del contendere con spese compensate. La causa è stata discussa e decisa all’udienza del 20 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Il diritto della ricorrente alla riliquidazione ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 è apparso pacifico e incontestato: la stessa difesa dell’INPS ha ammesso che la procedura di liquidazione era in corso e non compiuta alla data della decisione.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 prevede, per i dipendenti con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la liquidazione con il sistema misto: le quote riferite all’anzianità anteriore a quella data seguono il sistema retributivo previgente, quelle successive il sistema contributivo. Nella specie l’INPS aveva applicato l’aliquota dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, inferiore a quella invocata dall’art. 54, che riconosce al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile il 44 per cento della base pensionabile, con incremento dell’1,80 per cento per ogni anno ulteriore.
Il principio è stato ricondotto alla pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 del 4/1/2021, che ha affermato che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Alla ricorrente, con sedici anni e tre mesi di anzianità a quella data, andava pertanto riconosciuta tale aliquota.
La Corte ha quindi condannato l’INPS agli arretrati differenziali dalla data di estensione della disciplina alla Polizia di Stato, oltre interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell’eventuale maggior importo, rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT sino all’effettivo soddisfo. Poiché la riliquidazione non era intervenuta entro il termine di decisione, nonostante la domanda amministrativa risalisse al marzo 2025 e la questione fosse chiarita dal 2021, le spese di lite sono state poste a carico dell’INPS, con distrazione a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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