Indennità integrativa speciale conglobata nella pensione di inabilità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 112 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità integrativa speciale non è più corrisposta come assegno separato dalla pensione per i trattamenti liquidati dopo il 31 dicembre 1994, perché il suo importo è conglobato nella base pensionabile per effetto dell’art. 15, comma 3, legge n. 724/1994. La deroga di cui all’art. 2, comma 20, legge n. 335/1995 è tassativa e opera solo per chi, alla data del 1° gennaio 1995, aveva esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, aveva in corso il procedimento di dispensa per invalidità o aveva maturato l’anzianità utile di almeno quaranta anni. Il richiamo dell’art. 10 d.l. n. 49/1986, convertito nella legge n. 120/1986, al computo dell’indennità in quarantesimi non è più evocabile nell’attuale contesto normativo e presuppone comunque un pensionamento anticipato, non la cessazione per inabilità assoluta al servizio.

Il Fatto

Una ex agente di polizia municipale era stata dichiarata non idonea in modo assoluto al servizio, con verbale della Commissione medica di verifica, e il datore di lavoro aveva disposto la risoluzione unilaterale del rapporto con decorrenza dal 7 febbraio 2018. All’interessata era stata riconosciuta una pensione diretta di inabilità con decorrenza dalla stessa data, liquidata con il sistema misto, avendo maturato circa venticinque anni di servizio utile.

In primo grado la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio aveva respinto la domanda di pensione privilegiata e di maggiorazione, ma aveva accolto la richiesta di riliquidazione della pensione con il computo separato e in misura intera dell’indennità integrativa speciale, condannando l’INPS al pagamento delle differenze sui ratei maturati. L’INPS ha impugnato la sentenza, mentre la parte appellata ha chiesto la conferma della pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Sezione premette la ricostruzione della vicenda previdenziale: la pensione di inabilità è stata liquidata applicando la disciplina dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che calcola il trattamento in misura pari a quello spettante al compimento dei limiti di età, con il limite dei quaranta anni di anzianità. L’interessata non rientra quindi nelle ipotesi di quiescenza anticipata in senso tecnico.

Quanto all’indennità integrativa speciale, la Corte ricorda che essa era originariamente un assegno accessorio corrisposto separatamente alla pensione diretta calcolata con il sistema retributivo. Con l’art. 15, comma 3, legge n. 724/1994 il legislatore ha stabilito che la pensione è determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, compresa l’indennità, che ha così perso la natura di voce autonoma. Il successivo comma 5 ha limitato il computo separato alle sole pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle riversibilità a esse riferite.

L’art. 2, comma 20, legge n. 335/1995 contiene ipotesi eccezionali e tassative di conservazione dell’originaria modalità di calcolo. Il Collegio rileva che l’appellata non versa in alcuna di esse: non ha esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, non aveva in corso al 1° gennaio 1995 il procedimento di dispensa per invalidità e non aveva maturato l’anzianità di quaranta anni. Il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 1/2009 e n. 2/2006 conferma che solo i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 possono conservare l’indennità in misura intera.

Sul richiamo dell’art. 10 d.l. n. 49/1986, convertito nella legge n. 120/1986, la Corte osserva che la norma si colloca in un contesto previdenziale superato e non è più utilmente invocabile dopo il conglobamento dell’indennità nella base pensionabile. Inoltre, sul piano letterale, la disposizione presuppone un pensionamento anticipato, cioè una cessazione intervenuta prima del limite massimo di età ma dopo la maturazione dell’anzianità minima, ipotesi diversa dalla cessazione per inabilità assoluta. La salvezza prevista per i casi di cessazione forzata per morte o invalidità non estende la disciplina dell’indennità separata, ma indica soltanto l’esistenza di statuizioni normative distinte.

L’appello dell’INPS è dunque accolto, con annullamento della sentenza gravata nella parte in cui aveva riconosciuto la riliquidazione con il computo separato e in misura intera dell’indennità. Le spese di difesa sono compensate in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione.

Nota della Redazione

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