Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e poteri del Commissario (TAR Lombardia n. 1695 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inottemperanza all’obbligo imposto dal titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato legittima l’accoglimento del ricorso ove l’Amministrazione non provi l’avvenuta integrale esecuzione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e costituisce il lasso temporale minimo per procedere all’esecuzione giudiziale. Il titolo esecutivo è, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza munita di attestazione di conformità. La perdurante inottemperanza giustifica la nomina del Commissario ad acta, i cui poteri comprendono l’adozione degli atti necessari all’adempimento, ivi incluse variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3889/2024 del 10 settembre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo annuo di € 500,00 e complessivi € 2.000,00.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 17 febbraio 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 24 luglio 2025. Poiché l’Amministrazione scolastica non ha eseguito il disposto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Milano. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle Amministrazioni resistenti e alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio ricostruisce la natura del ritardo, chiarendo che il termine dilatorio opera come lasso temporale minimo tra la notifica del titolo esecutivo — ossia, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza dotata di attestazione di conformità — presso la sede del debitore e l’avvio dell’esecuzione giudiziale, richiamando sul punto Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
L’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale determina l’accoglimento del ricorso. Il Collegio ha quindi imposto all’Amministrazione scolastica di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.000,00, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, oltre interessi legali dalla data di notifica della sentenza n. 3889/2024 fino al saldo effettivo.
Quanto alla fase esecutiva, il Collegio ha nominato fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione. Il Commissario provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all’adempimento, anche mediante variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti. Il Collegio esclude il compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con pagamento diretto ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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