Il giudicato del giudice ordinario va provato, non presunto (TAR Lazio n. 14054 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per le sentenze del giudice ordinario, a differenza di quelle del giudice amministrativo, il passaggio in giudicato costituisce presupposto processuale per la proposizione dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La prova del passaggio in giudicato, che grava sulla parte ricorrente ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., non può essere presunta né sostituita dalla produzione di documentazione relativa a un diverso provvedimento. L’onere probatorio si estende alla notificazione alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo, quale presupposto per l’avvio dell’azione esecutiva ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. La carenza di tali prove determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, sulla base di un decreto ingiuntivo confermato dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 540/2020, proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Comune di Pomezia nel pagamento delle somme dovute. Nell’atto di gravame la società chiedeva altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione intimata. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che, mentre per le sentenze del giudice amministrativo è sufficiente l’esecutività del provvedimento, per quelle del giudice ordinario il passaggio in giudicato rappresenta un presupposto processuale della domanda di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
La documentazione versata in atti dalla ricorrente non era tuttavia idonea a fornire tale prova. L’attestazione della cancelleria del Tribunale di Velletri, prodotta in data 6 luglio 2026, certificava infatti il passaggio in giudicato della sola sentenza n. 1075/2017, diversa da quella azionata nel giudizio di ottemperanza. La società non aveva inoltre dimostrato la notificazione al Comune della sentenza n. 540/2020 munita di formula esecutiva, adempimento richiesto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 quale condizione per l’avvio dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Alla luce della mancata prova del giudicato e della notificazione del titolo esecutivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione dell’ente intimato.
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Nota della Redazione
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