Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 6285 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte che ha proposto l’appello, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del gravame. L’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. si applica anche al giudizio di appello per effetto del rinvio interno operato dall’art. 38 c.p.a. alle disposizioni sul processo di primo grado. L’accoglimento nel merito dei motivi non rileva quando sopravvenga il difetto di interesse: l’improcedibilità prevale su ogni altra statuizione. La declaratoria consegue al principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, e non richiede l’accertamento dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione avente ad oggetto un complesso ad uso industriale. L’Amministrazione ha accertato che, in luogo della sostituzione della copertura e del muro perimetrale oggetto della s.c.i.a. presentata, si è proceduto alla demolizione e ricostruzione dell’intero complesso immobiliare.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Liguria, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica alla società concessionaria autostradale, segnalante e titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto, essendo le opere ricadenti in fascia di rispetto autostradale. Il primo giudice ha comunque esaminato i motivi nel merito. Proposto appello, nelle more l’appellante ha eliminato integralmente l’opera e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dalla difesa dell’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo. Da ciò deriva che, in virtù dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La Sezione richiama l’orientamento consolidato secondo cui la norma citata, che impone al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile anche al giudizio d’appello. Ciò in forza del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a. alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado.
Sul punto il Collegio invoca un indirizzo costante, richiamando Cons. Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575 e, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786 e Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440. La sopravvenienza del difetto di interesse determina dunque la definizione del giudizio sul piano processuale, senza esame del merito dei motivi.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente. Rilevano, in senso giustificativo, la complessità della controversia, l’intervenuta ottemperanza all’ordine di demolizione e la non opposizione dell’Amministrazione. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni altra questione, comprese le eccezioni riproposte dal Comune.
Nota della Redazione
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