Termine di revisione della pianta organica delle farmacie è ordinatorio (TAR Lombardia n. 1201 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968 per la revisione biennale della pianta organica delle farmacie ha natura ordinatoria, non perentoria. In assenza di un’espressa qualificazione normativa e di qualsivoglia conseguenza decadenziale espressamente prevista, il suo inutile decorso non incide sulla validità dell’atto pianificatorio tardivamente adottato. Nella revisione della pianta organica il Comune gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione degli elementi di fatto presupposti; la scelta può fondarsi anche su valutazioni prospettiche, correlate alle esigenze di accesso al servizio generate da strutture in corso di realizzazione. La scelta pianificatoria non richiede la previa definizione di specifici criteri di dimensionamento di ciascuna zona, implicando una valutazione complessiva riferita all’intero territorio comunale.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio farmaceutico nella zona 1 della pianta organica del Comune resistente. A seguito della rilevazione ISTAT sulla popolazione residente, la Giunta comunale ha adottato la proposta di revisione della pianta organica, elevando a dieci il numero delle farmacie e modificando le aree di pertinenza di quelle preesistenti, con esercizio del diritto di prelazione sulla sede di nuova costituzione.

Acquisiti i pareri favorevoli dell’azienda sanitaria e dell’Ordine provinciale dei farmacisti, l’Amministrazione ha approvato la nuova pianta organica con deliberazione del 27 febbraio 2025, impugnata dalla ricorrente. Il ricorso propone tre ordini di doglianze: la natura perentoria del termine di revisione, i vizi relativi alla delimitazione della zona di nuova costituzione e il ridimensionamento della zona 1.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo motivo, la tesi della natura perentoria del termine non è condivisibile. In linea di principio, in assenza di un’espressa indicazione normativa di segno diverso, la previsione di un termine per provvedere è ricostruibile in chiave ordinatoria, in coerenza con la tendenziale inesauribilità del potere amministrativo. Può riconoscersi natura perentoria solo ai termini il cui decorso provochi, per scelta legislativa, la decadenza dall’esercizio del potere, e purché correlati a un preciso interesse rilevante per l’ordinamento.

Nel caso in esame, il tenore letterale dell’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968 non reca qualificazioni espressive del termine, né conseguenze decadenziali dirette o indirette. Il termine è volto a sollecitare l’esercizio di un potere di pianificazione: esso è dunque meramente ordinatorio. Il richiamo all’art. 2-bis della legge sul procedimento conferma che il ritardo può determinare una possibile responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, ma non costituisce vizio dell’atto tardivamente adottato.

Quanto alle censure sulla delimitazione della zona e sulla collocazione della nuova sede, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il Comune gode di ampia discrezionalità nella dislocazione territoriale del servizio farmaceutico. La scelta è sindacabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione dei fatti presupposti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’Amministrazione.

La comparazione tra lo stato di fatto e la proposta di revisione rivela che la scelta comunale mira a riequilibrare la densità abitativa per zone di competenza. La zona di nuova istituzione non raggiunge, per concentrazione di abitanti, alcuna delle aree limitrofe: la perimetrazione riflette dunque esigenze oggettive, mentre resta smentita la tesi dello sviamento di potere a fini di vantaggio strategico. Quanto alla collocazione, l’Amministrazione si è limitata a prospettare in via generica un’area interna alla zona, in linea con il criterio dell’asse territoriale prefissato. La ragionevolezza della scelta si valuta anche in termini prospettici, considerando la maggiore esigenza di accesso al servizio generata dalle strutture sanitarie in corso di completamento.

Infine, il ridimensionamento della zona 1 non è censurabile: la revisione ha coinvolto anche altre zone secondo un criterio di riequilibrio complessivo, correlato al mutato quadro demografico. La scelta pianificatoria non necessita della previa definizione di specifici criteri di dimensionamento di ciascuna zona.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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