Incarico di direttore di struttura complessa: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 214 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. L’incarico non è conferito tramite un pubblico concorso: la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria impedisce di qualificare l’attribuzione come progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e la riconduzione della materia alla sfera del datore di lavoro privato, con la tutela offerta dal comma 2 della medesima disposizione.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente farmacista, ha impugnato davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia il decreto con cui l’Azienda sanitaria ha approvato gli atti della commissione e la graduatoria di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa. Collocatasi al secondo posto, ha censurato il processo valutativo dei titoli e del colloquio, deducendo violazione del bando, difetto di motivazione, disparità di trattamento e eccesso di potere, con contestuale istanza risarcitoria.
Dopo la fase cautelare, definita con rinuncia alla domanda a fronte dell’impegno dell’Azienda a non stipulare il contratto, la causa è giunta al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in pendenza del giudizio, sono sopravvenute pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno risolto la questione di giurisdizione sulla materia. Con l’ordinanza istruttoria il Tribunale ha quindi consentito alle parti di illustrare le proprie osservazioni sulla sopravvenienza, in conformità all’art. 73 cod. proc. amministrativo.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della procedura. La modifica normativa richiamata ha eliminato la discrezionalità del dirigente generale nella nomina del candidato primo in graduatoria, ma non ha trasformato la selezione in un concorso in senso tecnico. Resta ferma la natura privatistica dell’incarico e dell’atto di conferimento, espressione di un potere datoriale e non di potere amministrativo.
La Corte ha richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 3868 del 20.02.2026, conforme a Sezioni Unite n. 4234 del 25.02.2026: l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 in materia di riparto.
Il vincolo alla scelta del dirigente generale, imposto a tutela dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., non sposta la controversia verso il giudice amministrativo. Esso anzi rafforza la tutela offerta dall’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice del lavoro di adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amministrativo. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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