Titoli di preferenza non dichiarati irrilevanti per clausola del bando (TAR Marche n. 186 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che prescrive, a pena di irrilevanza, la dichiarazione dei titoli di preferenza nell’apposito spazio della domanda di partecipazione è espressione della lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione. Il candidato che abbia dichiarato di non possedere alcun titolo di preferenza risponde secondo il principio di autoresponsabilità e non può invocare il soccorso istruttorio, la cui attivazione violerebbe la par condicio competitorum. L’amministrazione non è tenuta alla verifica d’ufficio dei titoli non dichiarati, nemmeno quando il bando preveda l’acquisizione d’ufficio del certificato di servizio, poiché tale previsione opera nei limiti delle dichiarazioni rese. Il bando, in quanto atto di autovincolo, non può essere assoggettato a interpretazione integrativa e la sua inosservanza preclude la valutazione del titolo non dichiarato.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente tecnico presso il Presidio di Ancona, indetto dall’ente regionale per l’abitazione pubblica con Determina n. 61/RPAN del 14 marzo 2024. All’esito delle prove e della valutazione dei titoli, la Commissione ha formato la graduatoria finale, approvata con Determina n. 211/RPAN del 10 settembre 2024.

Il ricorrente è stato collocato al sesto posto con punteggio pari a quello della candidata collocata al quinto, che aveva beneficiato del titolo di preferenza consistente nell’avere a carico un figlio. Ha chiesto l’annullamento della graduatoria sostenendo, fra l’altro, di avere diritto a un titolo di preferenza di rango superiore, costituito dal lodevole servizio prestato per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso, e di aver subito la mancata valutazione di un corso di formazione di livello avanzato. L’ente e la controinteressata si sono costituiti resistendo. Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 25 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso affrontando due nuclei di censure. Il primo riguarda la mancata attribuzione del punteggio di 0,25 per il corso di formazione avanzato. Il l’art. 11 del bando richiede che i corsi siano conclusi nei due anni antecedenti alla pubblicazione del bando e che i titoli siano posseduti alla data di scadenza della domanda. Essendo il corso concluso il 31 marzo 2024, esso resta fuori dalla finestra temporale richiesta e non è valutabile.

Il Tribunale ha aggiunto che la disciplina generale sui titoli posseduti alla scadenza e quella speciale sui corsi avanzati non stanno in rapporto gerarchico, ma di regola generale e regola speciale. La scelta dell’amministrazione di dettare una finestra temporale diversa per una specifica categoria di titoli non è manifestamente irrazionale, e la clausola del bando non impugnata non ammette altre letture.

Il secondo nucleo riguarda il titolo di preferenza del lodevole servizio. Il Collegio non disconosce il principio, affermato in giurisprudenza, secondo cui i titoli di cui all’art. 5 del DPR 487/1994 sono valutabili anche se non dichiarati nella domanda, purché posseduti all’atto della stessa ed esibiti nei termini previsti dal bando. Tuttavia, il caso concreto è diverso, perché l’art. 12 del bando sanziona espressamente con la irrilevanza la mancata dichiarazione del titolo nell’apposito spazio della domanda.

Pesa inoltre la condotta del ricorrente, che nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di non possedere titoli di preferenza ai sensi del DPR n. 82/2023. Su questa base opera il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, che non tollera l’attivazione del soccorso istruttorio, in quanto lesiva della par condicio competitorum. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa e la decisione del Consiglio di Stato n. 1148 del 2019, che, in un caso analogo, ha affermato l’interpretazione strettamente letterale della lex specialis e la non valutabilità del titolo non dichiarato.

Quanto alla clausola che prevede l’acquisizione d’ufficio del certificato di servizio, il Tribunale ha precisato che essa opera nei limiti del bando e presuppone la dichiarazione del titolo. Non sussiste dunque alcun obbligo di acquisire titoli non dichiarati né di apprestare soccorso istruttorio. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità interpretativa della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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