Cambio d’uso senza opere: resta la disciplina del PGT vigente (TAR Lombardia n. 808 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra diverse categorie funzionali è consentito alle condizioni fissate dagli strumenti urbanistici comunali. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate, il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che individua i casi in cui i comuni possono stabilire specifiche zone di applicazione della disciplina statale. In difetto di tale individuazione, le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, come novellate dal decreto-legge n. 69/2024, non esplicano alcun effetto abrogativo o modificativo sulle prescrizioni del PGT vigente. Le linee di indirizzo ministeriali non vincolano il giudice nell’interpretazione delle norme edilizie.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un immobile a tre piani nel Comune di Corsico, ove un locale al piano terra, ricompreso nell’ambito urbanistico “TUCp”, era adibito a deposito industriale-artigianale. Nel febbraio 2025 la società ha presentato SCIA per il cambio di destinazione d’uso senza opere, da deposito a commerciale.
Il S.U.E. comunale ha inibito il mutamento, rilevando il contrasto con l’art. 21 delle NTA del Piano delle Regole del PGT, che non ammette gli esercizi di vicinato in quell’ambito. La società ha impugnato il provvedimento e, in parte qua, la stessa norma pianificatoria, deducendo la violazione dell’art. 23-bis del d.P.R. n. 380/2001 come novellato dal decreto-legge n. 69/2024, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere e la violazione dei principi di liberalizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Il punto di partenza è il quadro urbanistico vigente al momento della domanda, con salvezza degli effetti dei sopravvenuti atti normativi sulle future istanze. Il Piano delle Regole del Comune di Corsico, per l’ambito di riferimento, non ammette l’insediamento di esercizi di vicinato.
Il cuore della decisione è l’art. 23-ter, comma 1-quater, del d.P.R. n. 380/2001. Per le unità immobiliari al primo piano fuori terra o seminterrate, il cambio d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone di applicazione dei commi da 1-ter a 1-quinquies. Il locale oggetto di SCIA rientra tra tali unità: ne deriva l’esclusione di qualsiasi operatività automatica della nuova disciplina statale.
La norma regionale lombarda richiamata dalla ricorrente (art. 27 della legge regionale n. 20/2024) non risulta pertinente e non ha individuato alcuna zona specifica di applicabilità. L’art. 21 delle NTA del PGT non ha quindi subito alcun impatto abrogante, nemmeno implicito, e continua a regolare la fattispecie impedendo il mutamento richiesto.
Il Collegio esclude poi che il Comune dovesse approvare nuove e specifiche condizioni regolamentari: l’inciso finale del comma 1-ter dell’art. 23-ter non produce l’effetto di travolgimento prospettato. È corretto altresì il rilievo comunale secondo cui il mutamento avrebbe attribuito a uno spazio senza carico urbanistico una nuova funzione con permanenza di persone, con aumento di fatto della Superficie Lorda di Pavimento, richiedendo un titolo edilizio superiore.
Quanto alle censure sul principio del risultato e sulla cosiddetta direttiva Bolkestein, il richiamo è inconferente: la pianificazione urbanistica, ivi compresa la definizione di ambiti funzionali omogenei, è retta da autonomi principi. Infine, il Collegio distingue la nozione di Superficie Lorda di Pavimento da quella di Superficie di Vendita: il calcolo operato dalla ricorrente secondo la D.G.R. n. X/1193 del 2013 attiene a un ambito commerciale e non incide sul computo urbanistico.
Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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