Ottemperanza del giudicato per spese processuali e interessi corrispettivi e moratori (TAR Lombardia n. 897 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali che condannano la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, trattandosi di provvedimenti del giudice amministrativo da eseguire ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. Sulla somma liquidata spettano gli interessi corrispettivi, ex art. 1282 cod. civ., dal passaggio in giudicato del titolo fino all’intimazione al pagamento, e, da tale data, gli interessi moratori, alternativi ai primi e dovuti nella stessa misura per effetto dell’art. 1224 cod. civ. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata quando il lasso di tempo intercorso tra la notifica della sentenza ottemperanda e la proposizione dell’azione sia contenuto, perché la sua concessione risulterebbe manifestamente sproporzionata e in contrasto con il limite della manifesta iniquità.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal TAR Lombardia, Sezione Quinta, la sentenza n. 2891/2024, con cui era stata condannata l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00. Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 27 aprile 2025 e, non essendo seguito alcun pagamento, il difensore ha provveduto all’intimazione del 31 agosto 2025.

La parte ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma liquidata, maggiorata di interessi legali dal passaggio in giudicato e di interessi moratori dall’intimazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente, senza contestare il mancato pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione rientra tra i provvedimenti del giudice amministrativo che devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio dell’art. 14 del d.-l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e l’amministrazione non ha contestato l’affermazione sul mancato pagamento.

Su queste basi il Tribunale afferma l’ammissibilità dell’ottemperanza anche per le statuizioni sulle spese di giudizio, richiamando in termini generali TAR Lazio, sez. III, sent. n. 18733 del 2024. La domanda è dunque accolta nel suo nucleo essenziale.

Il Collegio passa poi agli accessori. Alla ricorrente spettano gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., decorrenti dal passaggio in giudicato del titolo fino all’intimazione del 31 agosto 2025. Da quest’ultima data sono dovuti gli interessi moratori, alternativi ai corrispettivi, richiamando Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13144 del 2023, e liquidati nella stessa misura in forza dell’art. 1224 cod. civ.

Diversa è la sorte della penalità di mora. Il Tribunale ne esclude l’applicazione perché il tempo intercorso tra la notifica della sentenza ottemperanda e la proposizione dell’azione è contenuto. La concessione della misura risulterebbe manifestamente sproporzionata, in contrasto con il limite della manifesta iniquità posto dall’art. 114 cod. proc. amm.

Il Collegio ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione, e nomina per l’ipotesi di ulteriore inerzia il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega e senza compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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