Atto soprassessorio su istanza di riattivazione impianto radiofonico e obbligo di istruttoria (TAR Lazio n. 7047 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto soprassessorio con cui l’Amministrazione comunica al privato che “non si procederà a dar seguito” alla sua istanza è immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile, poiché determina un arresto del procedimento attivato dal privato. Tale atto è illegittimo quando l’Amministrazione omette radicalmente l’esame sostanziale dell’istanza, limitandosi a richiamare circostanze dedotte come meri fatti storici e non come titolo della domanda. In tal caso il giudice annulla l’atto e ordina la prosecuzione del procedimento, restando preclusa ogni pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Ministero un’istanza per la riattivazione di un impianto radiofonico in località Valcava, illustrando un complesso contenzioso civile e fallimentare con la società controinteressata. Nell’istanza la vicenda giudiziaria veniva richiamata per offrire un quadro completo della situazione, ma non quale titolo esclusivo della richiesta.

Il Ministero ha risposto con una nota in cui dichiarava di non dar seguito all’istanza, motivando esclusivamente con la non definitività di una sentenza del Tribunale di Milano e con la natura della revocatoria ordinaria. Avverso tale atto la società ha proposto ricorso, articolando plurime censure, tra cui il difetto di motivazione e la lesione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, che qualificava la nota come atto endoprocedimentale non impugnabile. Richiamando la giurisprudenza più recente, il Collegio ha precisato che costituiscono eccezione gli atti che assumono carattere di immediata lesività come gli atti soprassessori, i quali, rinviando a un evento futuro e incerto il soddisfacimento dell’interesse pretensivo, determinano un arresto del procedimento attivato dal privato.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha comunicato che non si sarebbe proceduto a dar seguito alla richiesta, realizzando così quell’arresto che legittima il privato ad agire in giudizio per far valere l’illegittimità del diniego. Il ricorso è stato pertanto ritenuto ammissibile.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato il radicale difetto di motivazione dell’atto impugnato. La decisione ministeriale si fondava unicamente sulla valutazione della sentenza di revocatoria, ma tale sentenza era stata indicata dalla ricorrente quale “mero fatto storico” a sostegno della più ampia illustrazione della vicenda, non come fondamento diretto dell’istanza. L’Amministrazione si è arrestata a tale preliminare valutazione, omettendo ogni effettivo esame dell’istanza nel suo complesso.

Il Collegio ha quindi annullato l’atto impugnato, disponendo che l’Amministrazione prosegua il procedimento compiendo un’adeguata istruttoria sull’intera vicenda, nel rispetto del contraddittorio procedimentale e considerando ogni eventuale sopravvenienza nei giudizi pendenti tra le parti. Ogni ulteriore questione è stata assorbita, non essendo consentito al giudice amministrativo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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