Inammissibile per carenza di interesse il ricorso cautelare sui titoli non ostativi (Cass. pen. Sez. V n. 30400 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell’indagato che lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ad alcune soltanto delle imputazioni, quando l’eventuale accoglimento non comporti alcun vantaggio per il ricorrente, restando la misura applicata anche per altri titoli di reato non aggrediti. Nel giudizio di riesame, pur a fronte dell’ampiezza dell’effetto devolutivo, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito, sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione; in mancanza di tale devoluzione è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte censure su tali punti, non potendo trovare risposte per la carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 15/12/2025, ha rigettato il riesame proposto nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trani del 05/11/2025, con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per una pluralità di imputazioni, tra cui reati associativi di tipo mafioso, usura, estorsione, rapina e traffico di stupefacenti.
Avverso l’ordinanza del riesame l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduceva carenza di motivazione, contestando la base indiziaria in relazione al reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti e ad alcuni reati fine, mentre nulla deduceva quanto ai restanti capi della rubrica. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; la difesa per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso muovendo, in primo luogo, dalla carenza di interesse. Il ricorso censurava la motivazione soltanto in relazione ad alcuni capi, senza nulla dedurre quanto ai capi residui, tra cui quello relativo al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per il quale la misura restava comunque applicata.
Richiamando il non contrastato orientamento (Sez. 2, n. 33623 del 09/06/2023), la Corte ha ribadito che, in tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’indagato che lamenti l’insussistenza dei gravi indizi in relazione a una soltanto delle imputazioni, quando l’eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio, restando la misura sorretta da altri titoli. Nella specie non era apprezzabile, né specificamente dedotto, alcun interesse concreto idoneo a produrre un vantaggio rispetto alla situazione cautelare, comunque retta dai titoli non aggrediti.
La Corte ha poi rilevato che l’unico motivo era, in ogni caso, aspecifico e manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata aveva dato conto del quadro indiziario emerso dalle indagini, in particolare mediante intercettazioni svolte anche con captatore informatico, ricostruendo il ruolo di raccordo dell’indagato nell’ambito dell’associazione e la sua partecipazione ai reati fine. Quanto ai reati associativi, il Tribunale del riesame aveva rimarcato plurimi indici confermativi: la condotta tenuta durante la latitanza del capoclan, la raccolta di fondi per i detenuti, la detenzione delle armi, la partecipazione alle attività di usura, il ruolo di custode delle armi e le risultanze sull’attività di spaccio. Le captazioni erano numerose, in ambientale e non criptate.
La Corte ha ricordato che, in sede di legittimità, la verifica sui gravi indizi di colpevolezza si circoscrive al controllo della congruità e della logicità della motivazione, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013; Sez. U, n. 11 del 21/04/1995; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000). L’ordinanza impugnata non incorre in violazioni di legge né in motivazione apparente: essa, riaffermata l’idoneità delle valutazioni dell’ordinanza genetica, ha rinviato a questa per la ricostruzione di dettaglio dei reati fine.
Quanto all’onere devolutivo, la Corte ha precisato che il ricorrente deve specificare le doglianze attinenti al merito, sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione, onde provocare il giudice del riesame a risposte adeguate; in mancanza di tale devoluzione è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte censure su tali punti, non potendo trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020). Il ricorso si era limitato a contestare la frequentazione abituale e a sostenere che la posizione dell’indagato era marginale.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, con gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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