Attualità del pericolo di reiterazione e “tempo silente” nella custodia cautelare (Cass. pen. Sez. 5 n. 14952 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervallo temporale trascorso tra la commissione del reato e la decisione cautelare (cosiddetto “tempo silente”) non è di per sé ostativo alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione, ma impone una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale. Il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, potendo essere apprezzato alla stregua di una valutazione prognostica basata su elementi indicativi della persistenza della personalità criminale, quali sistematicità e gravità delle condotte pregresse e modalità di quelle contestate. In tema di scelta della misura, la custodia cautelare in carcere costituisce extrema ratio, ma la sua adozione è legittima quando il giudice motivi espressamente sulla proporzione tra il pericolo concreto e l’intensità della misura, dando conto dell’inidoneità di misure meno afflittive.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato trae origine da fatti commessi il 3 dicembre 2024, in relazione ai quali si procede per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. All’indagato è contestato di essersi impossessato della borsa della persona offesa mentre questa era intenta a prelevare acqua da una fontana pubblica, condotta aggravata dal nesso teleologico con il successivo utilizzo delle carte di pagamento contenute nella borsa, per un importo complessivo di 2.490,60 euro.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, escludendo l’attualità del pericolo di reiterazione in ragione del tempo trascorso. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’appello cautelare, aveva invece accolto il gravame del Pubblico Ministero, applicando la custodia cautelare in carcere sulla base dei numerosi precedenti penali dell’indagato e della sua declaratoria di delinquenza abituale. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, richiamando il principio per cui esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della completezza e della coerenza logica della motivazione, senza che possa essere prospettata un’interpretazione alternativa delle risultanze processuali.
In riferimento alla dedotta insussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha precisato che il lasso temporale trascorso non esclude di per sé l’attualità del pericolo, richiedendo soltanto un approfondimento motivazionale tanto maggiore quanto più ampia è la distanza dai fatti. L’attualità può essere desunta da ragioni indicative della persistenza della personalità criminale, emergenti dalla sistematicità e gravità delle condotte pregresse, anche se non recentissime, nonché dalle modalità delle condotte contestate.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva fondato la propria valutazione prognostica su elementi concreti e logici: l’elevato numero di precedenti penali, anche specifici, la declaratoria di delinquenza abituale, la precedente condanna per evasione, lo stato di disoccupazione e la commissione dei reati nel corso dell’esecuzione di una misura di sicurezza. La Corte ha ritenuto che la mancata valorizzazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza del 18 gennaio 2023 non integrasse il vizio dedotto, avendo il Tribunale considerato tale elemento per rimarcare la pervicacia delinquenziale dell’indagato, che aveva commesso i delitti mentre era sottoposto a libertà vigilata.
Quanto alla scelta della misura, la Corte ha ribadito che la custodia cautelare in carcere è misura di extrema ratio, da applicare solo quando le altre misure risultino inidonee, anche alla luce della portata della legge n. 47/2015 e dei principi espressi dalla Consulta e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato espressamente sulla proporzione tra pericolo concreto e intensità della misura, dando conto delle ragioni per cui le misure meno afflittive non fossero idonee, richiamando le due condanne per evasione, la recidiva reiterata e l’inefficacia deterrente di precedenti periodi detentivi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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