La novità giurisprudenziale non supera la preclusione processuale sulla confisca (Cass. pen. Sez. IV n. 19626 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi intendere in tale nozione sia gli errori in iudicando o in procedendo, sia i vizi di motivazione tanto radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La mera riproposizione di un’istanza di dissequestro, già rigettata con decisione definitiva, è inammissibile per la sussistenza di una preclusione processuale, la quale assorbe ogni valutazione inerente al periculum in mora e alla provenienza dei beni.
Il Fatto
Il provvedimento origina da un’istanza di dissequestro presentata dalla moglie di un soggetto indagato per associazione finalizzata al narcotraffico. L’istanza riguardava la somma di euro 88.500,00, sequestrata e ritenuta nella disponibilità dell’indagato, per la quale la ricorrente, terza interessata, adduceva la riconducibilità a regalie nuziali, contratto il matrimonio circa venti giorni prima dell’esecuzione del sequestro. Sul punto, erano già intervenute due decisioni di rigetto, l’ultima delle quali aveva visto dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione dalla stessa Corte.
A sostegno della nuova richiesta, la difesa invocava, quale elemento di novità, i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite penali in materia di confisca per equivalente nei confronti dei terzi, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione in ordine al periculum in mora. Il Tribunale del riesame rigettava l’appello, ritenendo le argomentazioni difensive una mera reiterazione di quelle già disattese e non ravvisando elementi di novità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che il provvedimento impugnato fosse incorso nella dedotta violazione di legge, non essendo la motivazione del Tribunale apparente, ma costituendo una doverosa e semplice constatazione della riproposizione della medesima istanza. Il giudice territoriale, infatti, ha legittimamente richiamato la precedente decisione con cui era stata stigmatizzata l’assenza di prova della pertinenza della somma alla ricorrente.
La Suprema Corte ha poi chiarito che il richiamo al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, in materia di confisca nei confronti dei concorrenti nel reato, non è di alcun pregio nel caso di specie. Tale decisione, infatti, presuppone un accertamento in fatto circa la riconducibilità del bene, che nel caso in esame è stato già escluso con valutazione congruamente argomentata dal giudice di merito.
Conseguentemente, operata tale premessa, la Corte ha ritenuto inammissibile la reiterazione di un’impugnazione già proposta avverso il medesimo provvedimento, sussistendo una preclusione processuale. Detta preclusione ha determinato l’assorbimento del motivo inerente alla sussistenza del periculum in mora.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.