Inconfigurabile il giudizio di conto per il consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 225 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni degli enti locali sono tenuti alla resa del conto giudiziale soltanto quando siano titolari di un debito di custodia, che presuppone la presa in carico e lo scarico di beni mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali. La categoria dell’agente contabile consegnatario va individuata alla luce della disciplina di contabilità di Stato, applicabile anche agli enti locali, e comprende esclusivamente i soggetti con debito di custodia. I consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili come agenti amministrativi, non sono obbligati al rendimento del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. Ne consegue che è inconfigurabile un giudizio di conto su un’ipotetica gestione di beni immobili e il giudizio va dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda l’agente indicato come consegnatario di beni mobili e immobili di un Comune, per l’esercizio 2020. Il conto giudiziale riporta l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.

Il Magistrato relatore ha chiesto la fissazione dell’udienza e ha concluso per l’improcedibilità, non potendosi riconoscere natura di conto giudiziale all’atto depositato. La Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni in senso conforme, chiedendo altresì la restituzione degli atti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’eventuale inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili.

Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie. Il medesimo Regolamento stabilisce che tutti gli oggetti mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili, che i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e che nel conto giudiziale il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna, con responsabilità dell’oggetto in natura o del suo prezzo corrente in caso di deficienza.

Rileva poi l’art. 6, comma 1, del d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, secondo cui i consegnatari assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza o di agenti contabili per debito di custodia. Solo i primi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 11 e 23, mentre i secondi non vi sono tenuti, ai sensi dell’art. 12.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile, tra cui Sez. II d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali, e l’orientamento secondo cui la figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili. Si richiamano altresì Corte conti, Sez. Trentino Alto Adige n. 39 del 2017, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2014, Sez. Abruzzo n. 102 del 2015, Sez. Abruzzo n. 17 del 2017 e Sez. Veneto n. 173 del 2016.

L’art. 93 del T.U.E.L., pur non distinguendo tra beni mobili e immobili, va letto in senso sistematico, non potendosi individuare nozioni distinte tra contabilità statale ed enti locali. Dall’esame del conto emerge una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, idonei a configurare un debito di custodia. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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