Responsabilità erariale dell’agente della riscossione per negligente gestione del contenzioso tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 237 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’agente della riscossione risponde a titolo di colpa grave quando omette di produrre nel giudizio tributario l’originale della cartella esattoriale ritualmente notificata al contribuente e di impugnare la sentenza sfavorevole nel termine semestrale. Tali condotte omissive violano i doveri di difesa giudiziale della legittimità del proprio operato e di tutela del credito erariale. Il successore ex lege a titolo universale subentra nei rapporti giuridici, anche processuali, del subentrato e risponde del debito erariale, non operando in suo favore la deroga all’intrasmissibilità prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 per i soli eredi. Il meccanismo di manleva previsto dall’art. 76 d.l. n. 73/2021 rileva al più in sede di esecuzione e non paralizza l’azione contabile.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha evocato in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore universale ex lege di Riscossione Sicilia s.p.a., chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale di euro 2.812,85, oltre accessori. Il pregiudizio sarebbe derivato dall’annullamento, con la sentenza n. 1780/01/2021 della Commissione Tributaria provinciale di Agrigento, di una cartella esattoriale per IRAP dell’anno 2015, per difetto dell’indicazione del responsabile del procedimento richiesta dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007.

Secondo la prospettazione attorea, la perdita del credito erariale andrebbe imputata all’agente della riscossione, che non avrebbe depositato in primo grado l’originale della cartella e non avrebbe proposto appello. La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’insussistenza dell’elemento soggettivo e, in subordine, la riduzione del quantum.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione della successione. L’art. 76 d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, ha sancito lo scioglimento di Riscossione Sicilia s.p.a. e il subentro di ADER, dal 1° ottobre 2021, “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. SS.UU. n. 15911/2021 e Cass. sez. trib. n. 7377/2024) che ricostruisce il fenomeno come successione in universum ius, pur con la peculiarità del trasferimento tra enti pubblici del munus riferito all’attività di riscossione.

Su questa base il Collegio esclude che ADER difetti di legittimazione passiva. La tesi difensiva dell’intrasmissibilità del debito erariale muove da una premessa erronea. L’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 configura la deroga alla trasmissione degli obblighi risarcitori come “speciale”, riferita ai soli eredi, secondo la lettura già offerta da Cass. SS.UU. n. 123/2001. L’applicazione analogica di una norma derogatoria è preclusa dall’art. 14 delle preleggi. Il dubbio di costituzionalità prospettato è dichiarato manifestamente infondato, trattandosi di scelta di politica legislativa non arbitraria.

Nel merito la Corte accerta la fondatezza dell’azione. Dall’originale della cartella notificata a mezzo PEC emerge che i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento erano effettivamente indicati. Il contribuente aveva depositato in giudizio una copia difforme, priva delle indicazioni. L’agente della riscossione avrebbe quindi dovuto produrre l’atto autentico, con la diligenza minima esigibile: ciò avrebbe condotto al rigetto del ricorso. A Riscossione Sicilia è ascritta la condotta omissiva di primo grado; ad ADER quella di non aver proposto appello nel termine semestrale, ben possibile perché il d.lgs. n. 546/1992 consentiva nuovi documenti in secondo grado.

Le due omissioni integrano la gravissima scriteriatezza e fondano la colpa grave. Il Collegio riconosce solo in misura del 20% i fattori organizzativi prospettati dalla convenuta, rideterminando il danno in euro 2.250,28, oltre rivalutazione e interessi. L’amministrazione danneggiata è la Regione Siciliana. Le spese di giustizia sono poste a carico di ADER in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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