Revoca adesione Fondo Credito INPS e difetto giurisdizione Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 526 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui l’aderente alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali chiede la revoca dell’adesione, al fine di far cessare le trattenute sul trattamento pensionistico in godimento, non involge il rapporto previdenziale. La giurisdizione della Corte dei conti, pur esclusiva, comprende le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, ma non si estende alle contestazioni relative all’accesso al fondo, alla sua legittimità e alla facoltà di recesso, quand’anche esse producano effetti mediati sul trattamento pensionistico. La domanda è pertanto devoluta al giudice ordinario, restando esclusa la giurisdizione contabile per difetto del nesso di strumentalità con il diritto pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in quiescenza, aveva aderito alla Gestione unitaria di cui all’art. 1, comma 245, legge n. 662/1996, con decorrenza dal pensionamento, e aveva poi chiesto la revoca di quella adesione. L’istanza di revoca, secondo la prospettazione, era rimasta priva di esito, così come le richieste di accesso alle linee di credito agevolate riservate agli iscritti.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per sentir dichiarare l’illegittimità del diniego opposto dall’INPS e la non doverosità del contributo trattenuto sul trattamento pensionistico; in via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 485, legge n. 160/2019, che prevede l’irrevocabilità dell’adesione, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 Cost. L’Istituto si è costituito eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina della Gestione unitaria, dalla sua istituzione per effetto dell’art. 1, comma 245, legge n. 662/1996 sino al regolamento attuativo di cui al d.m. n. 45/2007, come modificato dall’art. 3-bis, legge n. 222/2007, che ha sostituito il meccanismo del silenzio assenso con quello dell’adesione volontaria su comunicazione scritta.
Ricostruita la natura mutualistica e solidaristica del fondo — destinato all’erogazione di prestazioni agevolate ai soli soggetti titolari dei requisiti di legge — la Corte individua l’oggetto del giudizio nella sola facoltà di recedere dall’iscrizione e di interrompere le trattenute, non già nel diritto al trattamento pensionistico.
Il petitum sostanziale, osserva il giudice, non coinvolge la quantificazione, la decorrenza o la spettanza della pensione. Manca il rapporto di strumentalità tra l’accertamento richiesto e il rapporto previdenziale, che fonda la giurisdizione esclusiva contabile. La Corte richiama sul punto l’orientamento delle Sezioni Unite, in particolare la Cass. Sez. Un. n. 22745 del 12.08.2021 e la Cass. Sez. Un. n. 7755 del 27.03.2017, secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti comprende le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, come quelle sul riscatto e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi.
La Corte precisa che l’accesso al fondo non trova la propria fonte nel rapporto previdenziale: la titolarità di un trattamento a carico delle gestioni del pubblico impiego è solo elemento identificativo dei soggetti legittimati, non titolo costitutivo del rapporto. Le contestazioni sull’iscrizione e sul recesso restano perciò estranee alla giurisdizione pensionistica.
Il giudice esclude infine che il petitum attenga a diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro, devoluti al giudice amministrativo, poiché tale rapporto opera come mero presupposto di fatto del rapporto previdenziale obbligatorio. Dichiara pertanto il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e compensa le spese.
Nota della Redazione
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