Infrazioni disciplinari e semestri antecedenti nella liberazione anticipata (Cass. pen. Sez. VII n. 61 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, la trasgressione disciplinare del condannato non incide soltanto sul semestre in cui è stata commessa, ma può ripercuotersi anche sui semestri antecedenti e su quelli successivi, ai fini dell’esclusione del requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, costituendo indice dell’assenza di effetti positivi dell’opera stessa sul detenuto. Il giudice di merito può quindi valutare negativamente anche un semestre immune da violazioni, quando la condotta reiterata e irregolare dell’intero periodo dimostri l’assenza di un serio processo di risocializzazione e di una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita. È inammissibile, per converso, il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, solleciti una rivalutazione nel merito degli elementi di fatto e l’adozione di diversi parametri di ricostruzione.
Il Fatto
Il condannato aveva proposto istanza di liberazione anticipata al Magistrato di Sorveglianza, che l’aveva rigettata. Avverso il rigetto il condannato aveva presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che lo aveva a sua volta respinto con ordinanza del 28 febbraio 2024. Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.
La questione centrale riguarda il rilievo attribuito alle infrazioni disciplinari del condannato e la loro incidenza sul percorso rieducativo in atto, con particolare riferimento al trattamento dei semestri in cui non si erano registrate violazioni.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava il rilievo attribuito alle infrazioni disciplinari e la loro incidenza sul percorso rieducativo. La Corte ha rilevato che tale doglianza ripropone le medesime contestazioni già avanzate in sede di reclamo, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata, e sollecita una rivalutazione in fatto dei dati storici presi in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza.
Il secondo motivo lamentava carenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui, per un semestre privo di violazioni disciplinari, le infrazioni successive erano state ritenute dimostrative della mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche per il periodo antecedente. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti e su quelli successivi a quello in cui ha avuto luogo, ai fini dell’esclusione del requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, in quanto indice dell’assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Rv. 267245 – 01).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi. Con motivazione non illogica ha evidenziato che, anche con riferimento al semestre immune da violazioni, l’intero periodo era stato costellato da una condotta reiterata irregolare, indice dell’assenza di un serio processo di risocializzazione e di una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, in quanto richiede al giudice di legittimità una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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