Continuazione e unicità del disegno criminoso: valutazione di fatto insindacabile in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 64 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. Il giudice dell’esecuzione che escluda la riconducibilità dei reati a una preordinazione di fondo, valorizzando l’abitualità dei comportamenti penalmente rilevanti, adotta una motivazione immune da vizi logici. La ludopatia, attestata con riferimento a un periodo successivo alla commissione di tre dei quattro reati, non è idonea a fondare un diverso apprezzamento. È inammissibile il ricorso che solleciti una non consentita rilettura degli elementi di fatto.

Il Fatto

Il difensore della ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui, in data 9.4.2024, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con quattro sentenze di condanna irrevocabili.

Il giudice dell’esecuzione aveva escluso che i fatti potessero ricondursi a un’unica preordinazione criminosa. La difesa censura il mancato apprezzamento della medesima indole delle violazioni, della loro vicinanza temporale e della ludopatia da cui la ricorrente è affetta, assunta quale fattore unificante delle singole condotte.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la questione giuridica nel perimetro del sindacato di legittimità sulla valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione in materia di continuazione. Il ricorso, secondo la ricostruzione del Collegio, non investe un errore di diritto ma sollecita una rivalutazione nel merito dell’ordinanza impugnata.

Il principio richiamato è consolidato: l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. I n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 – 01).

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha valutato i fatti già giudicati ed ha escluso la riconducibilità dei reati a una preordinazione di fondo. La motivazione non è manifestamente illogica né contraddittoria: ha preso in esame i parametri indicati dalla difesa, non ritenendoli dimostrativi di un comune disegno criminoso, ma piuttosto sintomatici dell’instaurazione di un sistema di vita connotato dall’abitualità di comportamenti penalmente rilevanti.

Nemmeno la ludopatia conduce a un diverso apprezzamento, risultando attestata relativamente a un periodo successivo alla commissione di tre dei quattro reati in questione. Il ricorso, pertanto, si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto con parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (Sez. VI n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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