Sequestro preventivo e ricettazione: il reato presupposto va indicato nella tipologia (Cass. pen. Sez. II n. 25085 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato a impedire la consumazione del delitto di ricettazione, la sussistenza del fumus non può essere desunta dalle sole modalità di occultamento delle somme di denaro rinvenute, né dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, quando difettino elementi ulteriori e significativi della certa provenienza dei beni da un delitto presupposto. Il reato presupposto, quale elemento costitutivo essenziale delle fattispecie contro il patrimonio che lo richiamano, deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendo necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. Il giudice del riesame che non si conformi a tale criterio adotta una motivazione carente sul punto del fumus commissi delicti.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo a fini impeditivi, avente ad oggetto la somma di euro 100mila, emesso dal Giudice delle indagini preliminari in relazione al delitto di ricettazione. A fondamento del rigetto il Tribunale ha valorizzato circostanze di contesto: il rinvenimento nella disponibilità dell’indagato di appunti contenenti cifre varie, di modeste quantità di stupefacenti e le modalità di trasporto del denaro.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. Sostiene il ricorrente che né il giudice che ha emesso la misura né il Tribunale del riesame abbiano individuato, neppure genericamente, il reato presupposto, essendosi il P.m. limitato a contestare la ricettazione senza alcuna indicazione della relativa tipologia.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione accoglie il ricorso e muove dal rilievo che gli elementi valorizzati dal Tribunale — gli appunti con cifre, le modeste quantità di stupefacenti e le modalità di trasporto del denaro — integrano mere circostanze di ragionevole sospetto. Esse, tuttavia, non raggiungono la soglia necessaria a configurare in termini giuridicamente plausibili una fattispecie presupposta della contestata ricettazione.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di un altro reato — artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. — è necessario che il reato presupposto sia individuato quantomeno nella sua tipologia. Non occorre la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali, ma l’indicazione della specie di delitto è requisito essenziale. Sul punto la Corte richiama Sez. 2 n. 6584 del 2021, Sez. 2 n. 26902 del 2022 e Sez. 2 n. 46773 del 2021.

Un ulteriore passaggio riguarda il rapporto tra disponibilità di somme rilevanti e assenza di giustificazione. In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti. Occorrono elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei beni da un delitto presupposto. In tal senso la Corte richiama Sez. 2 n. 28587 del 2024 e Sez. 2 n. 10344 del 2024.

Alla luce di tali principi, l’ordinanza impugnata non risulta essersi conformata: il percorso motivazionale del giudice del riesame non colma la lacuna sull’individuazione del reato presupposto. Ne deriva l’annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché emendi le criticità rilevate. La conseguenza processuale è quindi la caducazione dell’ordinanza reiettiva, con nuovo giudizio davanti al giudice del riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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