Ricorso riproduttivo dei motivi di appello è inammissibile per aspecificità (Cass. pen. Sez. II n. 110 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già proposti in appello è inammissibile per aspecificità, perché ignora le argomentazioni del provvedimento impugnato e viene meno alla funzione tipica dell’impugnazione, che è la critica argomentata. Il motivo deve contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto e, insieme, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendone la decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito. La mancanza di specificità si configura non solo per l’indeterminatezza del motivo, ma anche per il difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Ai fini della configurabilità del tentativo rilevano anche gli atti preparatori che facciano fondatamente ritenere iniziata l’attuazione del piano criminoso, con significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18.06.2024, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 06.12.2023 che aveva condannato l’imputato, riduceva la pena irrogata e confermava nel resto la decisione di primo grado. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., nonché l’apparenza e la manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente censurava la ritenuta sussistenza dei requisiti di univocità e idoneità degli atti, sostenendo che la distanza di circa duecento/trecento metri da una pluralità di esercizi commerciali rendesse l’individuazione dell’obiettivo una mera ipotesi dell’agente operante e che il possesso di una pistola scacciacani e di uno scaldacollo non integrasse alcun atto idoneo in concreto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché l’unico motivo è reiterativo di doglianze già espresse in appello, inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio, e perché il ricorrente omette di confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (Galtelli).

La Corte ricorda che il contenuto essenziale del ricorso è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Il motivo è caratterizzato da una duplice specificità: deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto e, insieme, enucleare analiticamente il vizio denunciato, deducendone la decisività. La mancanza di specificità si valuta non solo per l’indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, poiché questa non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità.

Quanto al merito del tentativo, la Corte osserva che rilevano non solo gli atti esecutivi, ma anche quelli preparatori che facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo approntato il piano in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, con significativa probabilità di conseguire l’obiettivo e di commettere il delitto, salvo eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà del reo. Richiama sul punto Sez. I n. 37091 del 2023 (Caminiti) e Sez. II n. 24302 del 2017 (Gentile).

La Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione esaustiva e priva di aporie logiche, che l’imputato si era coperto il volto con uno scaldacollo e, in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso, si stava dirigendo verso l’ingresso secondario della sala scommesse; che l’azione era stata interrotta per cause indipendenti dalla sua volontà, ossia per l’intervento dell’appartenente alle Forze dell’Ordine; che tali circostanze, cadute sotto la diretta percezione dell’agente operante, erano cristallizzate nel verbale di arresto, legittimamente utilizzato in sede di giudizio abbreviato. I rilievi in fatto del difensore avrebbero al più potuto assumere significato diverso in un ipotetico sviluppo dibattimentale del giudizio ordinario, cui la parte si è volontariamente sottratta.

All’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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