Annullato il riesame per carente motivazione sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori (Cass. pen., Sez. I, n. 32097 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame cautelare, il Tribunale è tenuto a confrontarsi analiticamente con ogni elemento di segno contrario prospettato dalla difesa, offrendo una motivazione effettiva e non apparente. In particolare, integra un vizio di carenza motivazionale la mancata valutazione del contrasto tra le dichiarazioni de relato di un collaboratore di giustizia e il contenuto di un’intercettazione coeva, dalla quale emerga che la fonte della conoscenza non abbia assistito ai fatti o non ne abbia identificato gli autori. Del pari, il giudice del riesame non può replicare alla dedotta inattendibilità di una propalazione accusatoria facendo ricorso a un argomento eccentrico e non conferente rispetto al tema devoluto. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza che confermi la misura cautelare senza emendare tali profili di criticità.

Il Fatto

Con ordinanza del 28 gennaio 2026, il G.I.P. del Tribunale di Napoli applicava al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di tentato omicidio e dei correlati delitti di detenzione e porto illegali di arma, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il provvedimento si fondava su un compendio indiziario di natura essenzialmente intercettativa e dichiarativa, volto a collocare l’indagato tra gli autori di un agguato armato. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza genetica il 24 febbraio 2026. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la censura relativa al preteso travisamento del contenuto di un’intercettazione tra familiari dell’indagato, attesa la sua genericita’: la difesa non aveva infatti allegato specificamente i passaggi comunicativi idonei a dimostrare l’erroneita’ della lettura offerta dal Tribunale. Parimenti non condivisibile e’ stata ritenuta la doglianza sulla natura delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, qualificate come mere opinioni personali. Sul punto, la Corte ha chiarito che il contributo costituisce una vera e propria dichiarazione de relato, in quanto il collaboratore aveva riferito di aver ricevuto conferma dei propri sospetti dal fratello dell’indagato, che gli aveva indicato l’autore dell’aggressione.

Fondata è stata, invece, ritenuta la contestazione riguardante l’argomento utilizzato dal Tribunale per neutralizzare la dedotta inattendibilità del collaboratore, basata sulla circostanza che il colloquio sarebbe avvenuto in un giorno in cui il fratello dell’indagato non era presente sul luogo di lavoro. Il Tribunale aveva replicato con un richiamo inconferente, relativo al fatto che la fonte di conoscenza non aveva presenziato all’agguato. Tale replica, secondo la Corte, si muove su un piano radicalmente estraneo al tema devoluto e non offre alcuna risposta alla specifica criticità sollevata.

Parimenti fondata è stata ritenuta la doglianza sull’apporto di un secondo collaboratore di giustizia. La Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con il profilo di criticità emergente dal contrasto tra le dichiarazioni di quest’ultimo e il contenuto di un’intercettazione registrata immediatamente dopo i fatti, nella quale il soggetto da cui il collaboratore aveva appreso le informazioni riferiva di non aver potuto identificare gli autori dell’agguato. Questo severo iato logico, ad avviso della Cassazione, esige un impegno motivazionale specifico, la cui assenza determina una censurabile carenza motivazionale.

Tali considerazioni hanno imposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà procedere a una nuova rivalutazione del compendio indiziario, emendata dai segnalati profili di criticità. In ragione delle conseguenze patite dalle persone offese, la Corte ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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