Riparazione ingiusta detenzione esclusa per condotta mendace del richiedente (Cass. pen. Sez. IV n. 3008 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione la colpa grave ostativa all’accoglimento non deve necessariamente integrare un reato. Assumono rilievo i comportamenti dolosi o gravemente colposi che, pur non dando luogo a responsabilità penale, abbiano indotto in errore l’autorità giudiziaria sulla sussistenza dei gravi indizi di reato al momento dell’applicazione della misura cautelare. La condotta ostativa non deve essere idonea a indurre in errore in relazione al reato per il quale si è patita la detenzione, purché la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva. È ostativa la condotta mendace tenuta in sede di interrogatorio, e non il mero silenzio, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni e la loro incidenza sul quadro indiziario.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di un indagato che era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per 257 giorni per i delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate. Il procedimento si era concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione alla rapina; per le lesioni aggravate gli atti erano stati trasmessi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., avendo il tribunale ravvisato un fatto diverso, ossia la rissa aggravata.
Il richiedente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo la falsità delle dichiarazioni delle persone offese, l’insufficienza del richiamo al compendio indiziario e l’erronea valorizzazione della scelta di difendersi tacendo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Il giudice della riparazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, aveva valorizzato il comportamento emergente dalla sentenza: un’aggressione cui avevano preso parte vari soggetti, tra cui il richiedente. Rilevava, inoltre, la dichiarazione resa dall’indagato in sede di convalida, con l’ammissione dell’uso di alcol e cocaina e di una colluttazione, pur con attribuzione ad altri dell’aggressione.
La ricostruzione dei fatti fornita al giudice della convalida era stata considerata confusa, illogica, piena di contraddizioni e sovrapposizione di episodi, smentita dai filmati acquisiti e visionati anche dalla polizia giudiziaria. Quanto alla condotta endo-processuale, il giudice della riparazione aveva richiamato elementi istruttori non smentiti dalla sentenza assolutoria, attinenti alla partecipazione alla colluttazione, in merito ai quali era stata registrata la condotta mendace dell’indagato.
Il ricorso è stato giudicato generico: esso sosteneva che la responsabilità per la rissa dovesse essere ancora accertata a fronte di una precisa indicazione del provvedimento impugnato circa un’aggressione cui il ricorrente aveva preso parte. Analogamente generica la censura sulla condotta endo-processuale, che allegava un errore percettivo dell’indagato e lamentava la valorizzazione del silenzio senza confrontarsi con il mendacio rilevato dal giudice della riparazione.
La Corte ha precisato che non è dirimente se il comportamento ostativo costituisca o meno condotta penalmente rilevante, richiamando Sez. IV n. 48311 del 26.09.2017. La colpa grave ostativa non deve necessariamente consistere in una condotta idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria in relazione al reato per cui si è patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere la misura detentiva. Il provvedimento è stato ritenuto esente da vizi, avendo incentrato la motivazione sul fatto che l’istante avesse dato colposamente adito al sospetto di un proprio coinvolgimento nell’aggressione e avesse tenuto, in sede di interrogatorio, una condotta non silente ma mendace, secondo il richiamo a Sez. IV n. 24608 del 21.05.2024.
Al rigetto del ricorso è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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