Concordato in appello, errore del proponente non è vizio della volontà (Cass. pen. Sez. II n. 115 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Con l’introduzione dell’istituto del concordato in appello non è stato introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza: resta fermo il quadro generale e il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sicché il regime di impugnabilità del concordato non subisce le limitazioni previste per il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. La richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia ai motivi sulla responsabilità e comprime le ordinarie prerogative difensive, così che assume rilievo la corretta formazione della volontà di accedere all’istituto. Non integra però vizio della volontà l’allegata divergenza tra l’intenzione della difesa e la concreta proposta di concordato: si tratta di mero errore del proponente, rilevante solo ove si traduca in richiesta di applicare una pena illegale.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, decidendo con le forme del rito abbreviato, prendeva atto della rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità e della proposta di concordato avanzata dalle parti, applicando al ricorrente la pena concordata per i reati di rapina aggravata e lesioni.

Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e sostenendo che la volontà delle parti sarebbe stata viziata. Il proponente intendeva formulare per la rapina aggravata una pena che non ostasse alla sospensione dell’esecuzione, corrispondendo al presofferto; a suo dire, la proposta aveva invece indicato venti giorni da scontare, ostacolando l’obiettivo dichiarato. Da qui la dedotta nullità per vizio nella formazione della volontà, riconoscibile dallo stesso testo della proposta.

La Motivazione della Corte

Il collegio dichiara il ricorso inammissibile e muove dal rilievo che il ricorrente allega di avere proposto una pena non coerente con la propria intenzione di escludere un residuo di pena da espiare per un reato ostativo alla sospensione dell’esecuzione.

La Corte riafferma anzitutto il principio delle Sezioni Unite n. 19415 del 2022, dep. 2023, Fazio: con l’introduzione del concordato in appello, come per il previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e diversamente dall’istituto ex art. 444 cod. proc. pen., non è stato introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza, scelta legislativa che lascia immutato il quadro sistematico. Non è consentito estendere i principi dall’uno all’altro istituto, per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione e per la specialità del regime dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., di stretta interpretazione.

Chiarito che il regime di impugnabilità del concordato non patisce le limitazioni previste per il patteggiamento, la Corte osserva comunque che la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia ai motivi sulla responsabilità e determina una rilevante contrazione delle prerogative difensive: non può dunque negarsi rilievo alla corretta formazione della volontà dell’imputato che sceglie tale strumento. Ciò che rileva è che si sia correttamente formata la volontà di rinunciare ai motivi sulla responsabilità e di proporre al giudice l’applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero.

Nel caso concreto, la volontà di accesso all’istituto risulta formata in modo legittimo, non essendovi dubbi sulla scelta di utilizzare lo strumento dell’art. 599-bis cod. proc. pen. L’allegata divergenza tra le intenzioni della difesa e la concreta proposta non è dunque vizio della formazione della volontà, ma solo un ipotetico errore del proponente, che non si è tradotto nella richiesta di applicare una pena illegale, unica ipotesi nella quale sarebbe impugnabile la determinazione concordata della sanzione.

Alla dichiarata inammissibilità consegue, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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