Cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria nei reati contro la PA e rimessione alla Consulta (Cass. pen. n. 36356/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il cumulo tra la confisca del prezzo o del profitto del reato, disposta ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., e la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., parametrata sul medesimo valore, solleva dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di proporzionalità (artt. 3 e 27 Cost.) e del principio del ne bis in idem (art. 49 CDFUE), attesa la natura sostanzialmente sanzionatoria di entrambe le misure e la loro identica base di calcolo. La questione è rilevante e non manifestamente infondata, con conseguente rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 23, l. n. 87/1953.
Il Fatto
Un appartenente alla Guardia di Finanza è stato condannato per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, per avere ricevuto la somma di euro 5.000,00 da due imprenditori al fine di non far emergere condotte illecite nell’ambito di un controllo fiscale sulla loro società. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna, disponendo la confisca diretta e per equivalente del prezzo del reato (euro 5.000,00) e, contestualmente, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., anch’essa quantificata in euro 5.000,00.
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi (insufficienza probatoria, insussistenza dell’elemento soggettivo, mancata applicazione dell’attenuante ex art. 323-bis c.p., e illegittimità del cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria). La Corte di cassazione, ritenendo infondati i primi quattro motivi ma rilevante la questione del cumulo, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, sospendendo il giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che i primi quattro motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della prova e all’elemento soggettivo, sono infondati, essendo la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi di manifesta illogicità. Ha tuttavia ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine al cumulo tra confisca (art. 322-ter c.p.) e riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.).
La Corte ha ricostruito il sistema normativo, rilevando che confisca e riparazione pecuniaria hanno presupposti oggettivi e soggettivi identici, sono entrambe parametrate sul prezzo o profitto del reato e sono obbligatorie. Ha escluso che la riparazione pecuniaria abbia natura risarcitoria, trattandosi di una sanzione civile accessoria con chiara funzione punitiva, come desumibile dalla lettera della norma (che la prevede anche in assenza di costituzione di parte civile), dalla sua obbligatorietà e dalla sua predeterminazione, nonché dai lavori preparatori della l. n. 69/2015.
La Corte ha rilevato che il cumulo delle due misure determina una duplicazione dell’effetto ablatorio, privando il condannato di un valore doppio rispetto a quello indebitamente conseguito. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 23203/2024) che ha già ritenuto illegittimo il cumulo per violazione del ne bis in idem, ma ha osservato che tale soluzione interpretativa, in assenza di un’espressa previsione di alternatività, si traduce in una disapplicazione dell’art. 322-quater c.p., non consentita per via ermeneutica. Ha quindi ritenuto necessario sollevare la questione dinanzi alla Corte costituzionale.
La Corte ha fondato il dubbio di costituzionalità sulla violazione del principio di proporzionalità (artt. 3 e 27 Cost.) e del principio del ne bis in idem (art. 49 CDFUE), attesa la sproporzione tra il disvalore del fatto e la risposta sanzionatoria complessiva (che include la pena detentiva, la confisca e la riparazione pecuniaria), nonché la duplicazione di sanzioni aventi medesimo oggetto e finalità. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 236/2016; n. 222/2018) che ha affermato il principio di proporzionalità come parametro autonomo, e la giurisprudenza della Corte di giustizia (Garlsson Real Estate) che estende il principio anche alle sanzioni amministrative di natura punitiva.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di illegittimità del cumulo: L’avvocato che assiste un imputato per uno dei reati di cui all’art. 322-quater c.p. (corruzione, concussione, peculato, ecc.) deve eccepire, in ogni stato e grado del giudizio, l’illegittimità del cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria, chiedendo che le due misure siano applicate in via alternativa e non cumulativa, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
- Richiesta di sospensione dell’esecuzione: In sede di esecuzione della sentenza di condanna, l’avvocato deve richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della statuizione relativa alla riparazione pecuniaria, ai sensi dell’art. 23, comma 2, l. n. 87/1953, in pendenza del giudizio della Corte costituzionale, al fine di evitare una duplicazione di prelievo patrimoniale che potrebbe rivelarsi illegittima.
- Valutazione della natura sanzionatoria: In sede di impugnazione, la difesa deve contestare la qualificazione della riparazione pecuniaria come misura meramente riparatoria, evidenziandone la natura sanzionatoria e la sua piena sovrapponibilità alla confisca, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 23203/2024) e i principi costituzionali e sovranazionali invocati nell’ordinanza di rimessione, al fine di ottenere l’eliminazione del cumulo.
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