Inammissibili i motivi nuovi in Cassazione e la doglianza sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 269 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è consentito in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità quando la relativa doglianza non sia stata previamente dedotta come motivo di appello, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che la relativa censura è manifestamente infondata. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese è non specifico ma soltanto apparente.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 26.03.2024, con la quale è stata confermata la loro responsabilità per il reato di rapina di cui all’art. 628 cod. pen. Il primo ricorrente articola due motivi, con i quali censura la motivazione sul giudizio di responsabilità e contesta l’eccessività della pena nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente deduce l’omesso inquadramento della fattispecie nell’ipotesi del tentativo ex art. 56 cod. pen., il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara inammissibili i ricorsi. Il primo motivo del primo ricorrente non è consentito in sede di legittimità perché la censura sulla correttezza della motivazione del giudizio di responsabilità non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo quanto si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato: la graduazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte ritiene incensurabili le conclusioni del giudice del merito, che hanno escluso valore alla confessione resa dall’imputato — non indicativa di resipiscenza perché intervenuta a fronte di un quadro probatorio imponente —, hanno valorizzato il rifiuto di sottoporsi a esame nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto e hanno rilevato che la pena risulta calcolata al minimo edittale, trovando applicazione l’art. 628, comma 4, cod. pen.

Quanto al secondo ricorrente, il primo e il secondo motivo — che contestano l’omesso inquadramento nel tentativo e il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. — sono indeducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Il giudice di merito ha evidenziato che l’imputato ha conseguito l’autonomo possesso della refurtiva, uscendo dal negozio e allontanandosi, a nulla rilevando la breve durata dell’impossessamento per l’inseguimento e l’arresto. Ha inoltre chiarito che il carattere giocattolo dell’arma non esclude l’aggravante, poiché rileva l’effetto intimidatorio prodotto sulla persona offesa dall’uso di un oggetto con l’apparenza esteriore dell’arma. I motivi sono pertanto non specifici ma soltanto apparenti, perché omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata.

Il terzo motivo, sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da illogicità. La Corte ribadisce che il giudice non deve considerare ogni elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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