Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura degli elementi di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 271 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso che contesti la correttezza della motivazione proponendo criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando questi abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Parimenti inammissibile, e manifestamente infondato, è il motivo che censuri la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di una motivazione che valorizzi i numerosi precedenti penali dell’imputato e l’avvenuta considerazione del modesto profitto con l’attenuante specifica.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine dalla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 629 e 582 cod. pen., contestati per aver costretto la persona offesa, con violenza e minacce, a consegnargli somme di denaro. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 26/03/2024, confermava la dichiarazione di responsabilità.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo diretto a contestare la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità; il secondo volto a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, osservando che esso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento.

Il giudice di merito aveva in particolare rilevato che l’intendimento dell’imputato era quello di approfittare dell’affetto che la persona offesa nutriva nei suoi confronti, al fine di ottenere somme di denaro invocate con vari pretesti; che, con riferimento allo specifico episodio, emergeva il collegamento tra il pugno ricevuto e la pressante richiesta di denaro, sì che la violenza costituiva condotta diretta a costringere la vittima a consegnarlo; che la versione alternativa dell’imputato non trovava riscontro in atti; che le minacce finalizzate all’ottenimento del denaro erano state poste in essere anche in altre occasioni, con conferma da riscontri esterni.

La Corte ribadisce il principio per cui esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, richiamando sul punto Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944.

Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia la sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, nonché la circostanza che il modesto profitto economico perseguito era già stato valorizzato con l’attenuante specifica.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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