Inammissibile il ricorso su attenuanti generiche e sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. VII n. 275 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ inammissibile in sede di legittimita’ quando la motivazione del giudice di merito e’ esente da evidenti illogicita’. La censura concernente la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non previamente dedotta come motivo di appello, e’ inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che ne impone la deduzione a pena di inammissibilita’. L’art. 163 cod. pen. non puo’ trovare applicazione quando risultino numerosi precedenti penali a carico dell’imputata e sia stata riconosciuta la recidiva reiterata.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna, deducendo due motivi. Con il primo contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo denuncia il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nel giudizio di legittimita’ e’ costituita la parte civile, che ha depositato memoria contenente conclusioni e nota spese, chiedendone la liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta anzitutto il primo motivo. Il motivo con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche non e’ consentito in sede di legittimita’ e risulta manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicita’. Il giudice di merito ha evidenziato che l’imputata non ha dato alcun segno di resipiscenza in ordine alle numerose condotte illecite e ha condotto le trattative transattive senza riconoscere l’incolpazione, al solo scopo di ottenere la remissione della querela.
Quanto al secondo motivo, la censura sulla mancata applicazione della sospensione condizionale non e’ consentita in sede di legittimita’ poiche’ non risulta previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilita’ dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; cio’ si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. La Corte aggiunge che, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 163 cod. pen. e’ preclusa dalla sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputata e dal riconoscimento della recidiva reiterata.
Su un terzo profilo, la Corte ricorda che, nel procedimento dinanzi alla Cassazione in camera di consiglio nelle forme degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un’attivita’ diretta a contrastare la pretesa dell’imputato, in maniera non meramente formale ma effettiva, secondo il principio di Sez. U, sentenza n. 877 del 14/07/2022.
Nel caso concreto tale attivita’ non e’ riscontrabile: la parte civile si e’ limitata a depositare, sia pure tempestivamente, una memoria contenente conclusioni e nota spese, priva di qualunque deduzione utile a offrire un apporto per la decisione. Il ricorso e’ pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile e’ respinta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.