Associazione mafiosa, ruolo direttivo e metodo mafioso in fase cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 308 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per il delitto di associazione di tipo mafioso, il dato rilevante ai fini della qualificazione mafiosa del sodalizio non è la formale adesione dello stesso a una più ampia federazione di cosche, ma l’impiego del metodo mafioso nelle attività criminali ed economiche, ossia di quella particolare forza d’intimidazione su un determinato ambito territoriale che genera assoggettamento e omertà nel tessuto sociale. Nella fase delle indagini preliminari, in assenza di una formale imputazione, non può prospettarsi una genericità o indeterminatezza dell’addebito, poiché esso è naturalmente fluido e il dato di riferimento per la difesa è costituito dalle risultanze investigative poste a fondamento della misura, come evidenziate nell’ordinanza. Il diverso tenore dell’art. 417 cod. proc. pen., che esige l’enunciazione dell’addebito in forma chiara e precisa, rispetto all’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che si accontenta della descrizione sommaria del fatto, conferma che l’imputazione si cristallizza solo con l’esercizio dell’azione penale. Il riconoscimento di un ruolo all’interno dell’organizzazione da parte degli aderenti non implica necessariamente condivisione o accettazione dello stesso, ben potendo coesistere con episodi di insubordinazione interna.

Il Fatto

Con due ricorsi, l’indagato impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso con ruolo dirigenziale, oltre che per reati in materia di armi, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio, estorsione e intestazione fittizia di beni, con aggravanti del metodo mafioso e della finalità agevolativa.

La difesa contesta, tra l’altro, l’attribuzione del ruolo di vertice, la configurabilità della condotta partecipativa, il dolo specifico delle intestazioni fittizie, la riferibilità all’indagato del porto delle armi e la gravità indiziaria dell’estorsione, nonché l’indeterminatezza dell’incolpazione associativa per mancata indicazione della cosca di appartenenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina partitamente le doglianze. Quanto al ruolo dirigenziale, il motivo è ritenuto per lo meno infondato, se non inammissibile, perché l’esclusione di tale ruolo non avrebbe ricadute concrete sul piano cautelare, considerata la presenza di ulteriori incolpazioni che determinerebbero lo stesso trattamento quanto a misura e durata. Nel merito, le censure attengono alla valutazione delle singole emergenze, non sindacabile in sede di legittimità, a fronte di un impianto motivazionale privo di contraddittorietà o incongruenza logica.

L’ordinanza valorizza dichiarazioni di soggetti interni ai circuiti mafiosi, anche non collaboratori, che attestano il ruolo di vertice dell’indagato, e circostanze sintomatiche della militanza mafiosa: contatti con esponenti di altre cosche, ordini impartiti, assunzione di responsabilità nel sostentamento delle famiglie dei detenuti, coinvolgimento in reati qualificanti per il sodalizio. Quanto alle insubordinazioni, il Tribunale ne offre una spiegazione logica, leggendole come conferma del ruolo sovraordinato, per quanto contrastato nella competizione interna per la successione al comando.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili per genericità, il primo per aspecificità intrinseca, il secondo perché ripropone rilievi già sottoposti al Tribunale senza misurarsi con gli argomenti dell’ordinanza. Anche il quarto motivo, sul porto delle armi, presenta un interesse ad impugnare per lo meno dubbio, restando incontroverse la detenzione e l’aggravante mafiosa; la censura sul difetto di motivazione per i fucili clandestini è dichiarata manifestamente infondata.

Il cuore del principio si coglie nell’esame del ricorso difensivo sull’indeterminatezza dell’incolpazione. Il motivo è manifestamente infondato in fatto, perché l’ordinanza indica espressamente la cosca di appartenenza, e in diritto, perché il dato rilevante per la qualificazione mafiosa è l’impiego del metodo, non la formale adesione a una federazione di cosche. Sul piano procedurale, in fase investigativa l’addebito è naturalmente fluido e il parametro per la difesa è dato dalle risultanze investigative: la Corte richiama la diversità tra l’art. 417 cod. proc. pen. e l’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio). I motivi dal secondo al quarto, complessivamente infondati ma non manifestamente, muovono dalla considerazione separata delle risultanze e non dalla lettura coordinata del quadro probatorio: il denunciato malgoverno della convergenza del molteplice non è ravvisabile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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