Liberazione anticipata computa semestri per reati sub iudice (Cass. pen. Sez. I n. 27577 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato a suo piacimento, ma deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere. Il giudizio sulla mancata partecipazione all’opera di rieducazione può fondarsi anche sulla valutazione di fatti integranti reato ancora sub iudice, in ragione del controllo continuativo che il Tribunale di sorveglianza deve mantenere sull’espiazione. È inammissibile, per carenza di critica articolata al percorso logico del provvedimento, il motivo che si limiti a riproporre un diverso calcolo dei semestri.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza di liberazione anticipata con riferimento a due semestri. Il magistrato di sorveglianza respingeva l’istanza; il reclamo veniva respinto dal Tribunale di sorveglianza, che valorizzava un illecito disciplinare grave commesso nel secondo semestre, altre condotte irregolari oggetto di rapporto disciplinare e un ulteriore illecito successivo. Il Tribunale riteneva pertanto non realizzata l’opera di rieducazione anche nel primo semestre, pur esente da rilievi.

Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: i rapporti disciplinari sarebbero tutti successivi ai semestri in valutazione, che a suo avviso decorrono dal 15 maggio 2024 al 15 maggio 2025, e mancherebbe la spiegazione del perché tali comportamenti esprimano una radicale mancata partecipazione all’opera rieducativa. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara infondati. Il provvedimento impugnato motiva adeguatamente perché i due semestri in valutazione decorrano dal 18 novembre 2024 e terminino il 18 novembre 2025, precisando che il detenuto non può ricalcolare la decorrenza a suo piacimento.

Il principio è conforme all’indirizzo di legittimità richiamato: la data di decorrenza dei semestri non è rimessa alla scelta dell’istante, ma deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere (Sez. I n. 37352 del 06.05.2014; conforme Sez. I n. 3722 del 24.11.2023, dep. 2024, secondo cui tale autonomia individuale non è consentita dalla struttura e dalla funzione dell’istituto). Il ricorso si limita a insistere sul proprio calcolo dal 15 maggio 2024 senza contestare il ragionamento del provvedimento: l’argomento è pertanto inammissibile, per assenza di critica articolata.

Nel merito, la valutazione frazionata è condizionata non solo dalle infrazioni disciplinari, ma anche da plurime contestazioni di reati gravi — detenzione a fini di spaccio, violazione della normativa sulle armi, rapina, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione — ritenute prossime all’inizio del primo semestre. Tale quadro rende non illogico il giudizio sulla mancata partecipazione all’opera di rieducazione.

La Corte respinge anche la doglianza sulla natura sub iudice di taluni episodi. Il controllo continuativo che il Tribunale di sorveglianza deve mantenere sull’espiazione e la possibilità di modificare i provvedimenti secondo i progressi o i regressi del trattamento, immanente al sistema delle misure alternative e dell’espiazione, consentono di fondare la decisione anche sulla valutazione di un fatto integrante reato ancora sub iudice (Sez. I n. 2418 del 30.10.2024, dep. 2025). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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