Inammissibile il ricorso sulla destinazione a spaccio desunta dal confezionamento (Cass. pen. Sez. VII n. 28531 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché investe valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, il motivo di ricorso che contesti l’affermazione di responsabilità per detenzione di stupefacente a fine di cessione. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla destinazione della sostanza e al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dare conto dell’iter logico-giuridico seguito. Il possesso di strumenti per il confezionamento delle dosi, unito al reddito dichiarato dall’imputato e ai precedenti specifici, giustifica il diniego della tesi dell’uso personale.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione a fine di cessione di grammi 1,8 di cocaina.
La ricorrente articola tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, avendo dedotto la detenzione per uso personale; violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; mancata restituzione del denaro confiscato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha inferito la finalità di spaccio dal possesso di strumenti per il confezionamento della sostanza, ovvero dal rinvenimento di bustine di cellophane nel cruscotto dell’autovettura controllata dai militari, non altrimenti giustificabili se non in funzione del confezionamento delle dosi da vendere. Il giudice di merito ha inoltre ritenuto non credibile la tesi difensiva dell’acquisto come scorta per uso personale, in ragione del reddito mensile riferito dall’imputata, inidoneo a consentire un simile acquisto, e del precedente arresto effettuato pochi giorni prima del fatto in contestazione per possesso di altra cocaina.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ribadisce che le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La motivazione della sentenza impugnata è adeguata, avendo il giudice a quo ritenuto la pena congrua e di poco superiore al minimo edittale e inferiore al medio, in ragione del precedente della stessa indole commesso con analoghe modalità e dei precedenti penali.
Sulla richiesta di revoca della confisca, il provvedimento qualifica il prelievo come confisca per sproporzione, richiamando l’art. 240-bis cod. pen. e l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, in ragione del limitato reddito dichiarato dall’imputata e del quantitativo di sostanza detenuta, trattandosi di somma non compatibile con il reddito stesso.
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Nota della Redazione
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