Ricorso inammissibile per motivi apparenti e diniego attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 854 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, non assolvendo la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, potendosi valorizzare anche i soli precedenti penali, senza che il giudice debba prendere in esame tutti gli elementi dedotti dalle parti. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche per gli aumenti a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione, con un unico atto, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno, in data 25.06.2024, ha confermato la condanna loro inflitta in primo grado. I ricorrenti lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, per avere i giudici di merito erroneamente configurato un concorso formale tra i due reati ascritti, escludendo l’assorbimento della detenzione di armi nel porto di armi in luogo pubblico.

Con il secondo motivo contestano l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo censurano l’eccessività della pena, con particolare riferimento all’aumento stabilito a titolo di continuazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale muove dalla preliminare verifica di ammissibilità dei motivi. Rileva che la prima doglianza si fonda su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, con corretti e logici argomenti giuridici e facendo applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Tali motivi devono ritenersi non specifici, ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il ricorso non è, pertanto, consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da illogicità. I giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui il diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Rileva, in particolare, la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato, potendosi valorizzare anche i soli precedenti penali.

A sostegno, la Corte richiama Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 e Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e a titolo di continuazione, oltre che per la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue l’inammissibilità della censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. L’onere argomentativo risulta congruamente assolto, avendo i giudici di appello sottolineato come la pena, contenuta in valori prossimi al minimo edittale, non possa essere oggetto di ulteriori diminuzioni, con indicazione degli elementi ritenuti decisivi in tal senso.

I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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