Concorso esterno in associazione mafiosa: necessaria la verifica causale ex post (Cass. pen. Sez. VI n. 4519 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso richiede un contributo concreto, specifico e volontario, privo di affectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, ma dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione. Tale efficienza causale va verificata ex post, secondo i comuni canoni di certezza processuale, e non è sufficiente una valutazione ex ante risolta in termini di mera probabilità di lesione. Sul piano soggettivo è necessaria la consapevolezza dell’esistenza del sodalizio e della utilità del proprio apporto al programma criminoso, essendo esclusa la sufficienza del dolo eventuale. Il vizio di motivazione è denunciabile solo se l’omissione valutativa, calata nel complesso probatorio, risulti decisiva e non si risolva in una alternativa lettura dei fatti.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone nei confronti di un maresciallo comandante di una Stazione dei carabinieri forestali, riqualificando la partecipazione associativa in concorso esterno ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e riconoscendo i reati di rivelazione e omissione di atti di ufficio aggravati dalla finalità mafiosa.
Secondo l’accusa, il militare avrebbe favorito un cartello di imprese attive nel taglio boschivo in Sila, omettendo controlli dovuti e operando controlli strumentali verso le imprese estranee, denunciando gli affiliati solo quando non poteva esimersi. La difesa censura con tredici motivi il giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia e la tenuta dei riscontri estrinseci, fino alla verifica del requisito causale del concorso esterno e dell’elemento psicologico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibili i motivi che deducono violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., perché la regola sui riscontri alla chiamata in correità non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza e non è invocabile sotto l’art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. Le censure residue vengono rilette alla luce dei canoni consolidati sul giudizio di attendibilità del collaboratore, che le stesse Sezioni Unite precisano non scandito in una rigida sequenza logico-temporale.
Quanto all’esistenza del sodalizio, la Corte valorizza il composito quadro di riscontri: le dichiarazioni dei collaboratori, la testimonianza di un imprenditore, una mole di captazioni e la vicenda di una proprietaria boschiva rivoltasi a un’impresa estranea al cartello. Viene ribadito che, in tema di prova indiziaria, non è ammessa una valutazione atomistica e parcellizzata, ma occorre un esame globale dei dati certi per accertare la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Le doglianze difensive che prospettano una diversa lettura delle risultanze incontrano i limiti ontologici del giudizio di legittimità.
Il Collegio ritiene invece fondati i motivi su alcune omissioni motivazionali. La sentenza non ha valutato la memoria difensiva e i relativi allegati sui controlli e sulla posizione di alcuni imprenditori legati al cartello. Analogamente è viziata la motivazione sull’ordinanza che ha respinto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, perché la Corte territoriale ha valutato la superfluità dell’integrazione in ragione della rinuncia ai testi operata in primo grado, invece di esprimere una valutazione di decidibilità allo stato degli atti secondo l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Anche i temi relativi agli episodi qualificanti di riscontro restano privi di adeguato confronto con i motivi aggiunti e con i documenti prodotti.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul concorso esterno e sul modello causalmente orientato: è necessario che la condotta realizzi un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dall’esistenza e permanenza del sodalizio, con apprezzamento ex post. Allo stato non è dato cogliere se la contiguità compiacente del ricorrente verso gli imprenditori si sia tradotta in un contributo con effettiva incidenza causale sulla conservazione del gruppo. Manca altresì la spiegazione dell’appartenenza degli imprenditori favoriti al cartello. Sul dolo diretto la Corte ribadisce l’esclusione della sufficienza del dolo eventuale e rileva che la sentenza è silente sulle censure relative alle dichiarazioni dei militari e alla inutilizzabilità di un colloquio captato oltre i limiti dell’autorizzazione.
Permangono dunque lacune nel percorso ricostruttivo sulla affermazione di responsabilità, che impongono l’annullamento con rinvio alla Corte di appello per nuova valutazione. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.