Revoca o modifica obbligo presentazione competente GIP che ha convalidato (Cass. pen. Sez. III n. 850 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di presentazione, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, l. n. 401/1989, è competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica di tale obbligo. La natura di misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione giustifica la necessità che il giudice si pronunci sulla permanenza degli elementi posti a base del provvedimento impositivo, ovvero sulle modalità esecutive dello stesso che incidano concretamente sulla libertà personale. Ne consegue che non è configurabile, in capo al Questore, il potere di modificare le prescrizioni una volta intervenuta la convalida. Il ricorso del pubblico ministero che denunci la carenza di potere del GIP è, pertanto, inammissibile per difetto di un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Questore di Agrigento aveva adottato, in data 24.05.2023, un provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione nei confronti di un soggetto collegato alle partite di una società sportiva, provvedimento convalidato dal GIP del Tribunale di Agrigento. Successivamente, il medesimo GIP, con ordinanza del 01.08.2024, aveva modificato l’obbligo originariamente imposto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, deducendo la carenza di potere del giudice: una volta convalidato il provvedimento questorile, la modifica delle prescrizioni sarebbe spettata al Questore, non al GIP. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte chiamata a stabilire quale autorità sia competente a intervenire sul regime dell’obbligo.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di un interesse concreto e attuale dell’ufficio che lo ha proposto. Il provvedimento impugnato era stato adottato perché la società sportiva alle cui partite era collegato l’obbligo di presentazione aveva trasferito il proprio titolo a un’altra compagine, che avrebbe giocato in uno stadio diverso. Senza l’intervento del GIP, il DASPO e l’ordine di presentazione sarebbero rimasti privi di effetti, essendo venuta meno la società originaria.
Non è ravvisabile, dunque, l’interesse perseguito attraverso il ricorso, non potendosi lo stesso individuare nella “pretesa di una formale applicazione della legge”, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. V n. 28600 del 2017, Sez. III n. 43886 del 2024, Sez. V n. 2712 del 1993).
Nel merito, la censura risulta comunque infondata. La Sezione III ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: un primo orientamento riteneva che il GIP, una volta convalidato il provvedimento questorile e divenuto esso definitivo, non avesse più il potere di annullarlo o revocarlo nemmeno se la situazione di fatto fosse mutata (Sez. III n. 15261 del 2009; Sez. III n. 20782 del 2013).
A tali incongruenze ha posto rimedio un orientamento più recente, cui il Collegio dichiara di voler dare continuità. Muovendo dalla natura di misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, si è affermato che competente a provvedere sulla revoca o modifica è il GIP già investito della convalida (Sez. III n. 24819 del 2016). La conclusione risponde all’esigenza che il giudice verifichi la permanenza degli elementi posti a base del provvedimento impositivo, nonché le modalità esecutive che incidano sull’effettivo rispetto della misura e, di conseguenza, sulla limitazione della libertà personale.
Tale principio risulta recepito nelle pronunce successive intervenute in materia (Sez. III n. 34404 del 2022; Sez. III n. 23435 del 2020; Sez. III n. 6526 del 2019). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.