Abuso della qualità e costrizione nella concussione del poliziotto (Cass. pen. Sez. VI n. 1653 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di concussione la condotta del pubblico ufficiale che strumentalizza la propria qualifica per rendere credibile la prospettazione di un esercizio delle potestà funzionali in realtà inesistente. L’art. 317 cod. pen. richiede la costrizione mediante abuso della qualità o dei poteri: l’abuso della qualità prescinde dalla competenza specifica dell’agente, essendo sufficiente che la posizione rivestita renda l’atto intimidatorio credibile e idoneo a coartare la volontà del destinatario. La riserva mentale della persona offesa che abbia già promesso l’indebita prestazione è irrilevante ai fini della consumazione. La fattispecie è a duplice schema e si perfeziona con la promessa o con la dazione; ricorre il tentativo solo quando la promessa segua la predisposizione, d’accordo con la polizia, di un piano diretto a individuare il funzionario infedele.
Il Fatto
Un pubblico ufficiale in servizio presso una Squadra mobile si è presentato con un’altra persona presso l’abitazione di un privato, dichiarando la propria qualifica ed esibendo il tesserino. Ha prospettato l’esistenza di un mandato di arresto emesso dalla Direzione distrettuale antimafia, mostrando di conoscere informazioni personali sulla persona offesa e sulla sua famiglia. Ha poi prospettato la soluzione della vicenda mediante il pagamento di una somma di denaro a un magistrato, indicato come corruttibile.
La persona offesa ha apparentemente accettato, trattando la riduzione dell’importo, e si è recata dai carabinieri anziché procurarsi il denaro. Il Tribunale ha condannato l’imputato per concussione, assorbendo il millantato credito corruttivo riqualificato come traffico di influenze illecite. La Corte di appello ha ridotto la pena e rideterminato il risarcimento, confermando la condanna. Il ricorso per cassazione ha dedotto, tra l’altro, l’insussistenza dell’abuso della qualità e della costrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 317 cod. pen., che esige la costrizione a dare o promettere indebitamente posta in essere con abuso della qualità o dei poteri. Distingue le due forme: l’abuso dei poteri consiste nella prospettazione dell’esercizio di potestà funzionali per scopi illeciti; l’abuso della qualità consiste nella strumentalizzazione della posizione rivestita, anche a prescindere dalla sfera di competenza specifica.
Richiamando un proprio precedente (Sez. VI n. 7971 del 2020), il Collegio precisa che nell’abuso della qualità è necessario che la posizione soggettiva renda l’atto intimidatorio credibile e idoneo a costringere la persona offesa alla promessa o alla dazione. Nel caso concreto il ricorrente si è presentato dichiarandosi appartenente alle forze di polizia, esibendo il tesserino e vantando un mandato di arresto, dimostrando di conoscere molte informazioni personali: tale prospettazione, a prescindere dalla competenza specifica, ha reso la minaccia credibile perché egli è stato percepito come il poliziotto che si occupava delle indagini.
Quanto alla costrizione, essa richiede modalità di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione, così che la vittima si determini per evitare il danno minacciato (Sez. VI n. 15641 del 2023). La gravità del male prospettato — la custodia in carcere — da un ufficiale di polizia giudiziaria, presentatosi con una persona armata, integra il requisito.
La Corte esclude poi che la riserva mentale della persona offesa valga a escludere la costrizione o a degradare il fatto a tentativo. La fattispecie è a duplice schema e si perfeziona con la promessa o con la dazione. Il tentativo ricorre solo qualora la promessa segua la predisposizione, d’accordo con la polizia, di un piano per individuare il funzionario infedele (Sez. VI n. 30994 del 2018): qui la persona offesa ha promesso prima di rivolgersi ai carabinieri, con promessa non preordinata a tale scopo. Il ricorso è inammissibile quanto al terzo motivo, per difetto di interesse sulla qualificazione del reato assorbito, e infondato nel resto; segue condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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