Minaccia estorsiva e idoneità della condotta: rileva il contesto (Cass. pen. Sez. VI n. 1654 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tentata estorsione aggravata dall’impiego del metodo mafioso, l’idoneità della condotta alla coartazione della volontà altrui va valutata in relazione alle concrete circostanze oggettive, non alla particolare resistenza psichica del destinatario. Il carattere apparentemente generico delle espressioni utilizzate non esclude di per sé la minaccia, quando il contegno sia calato in una vicenda estorsiva già in atto e il suo significato sia ricostruibile in base ai rapporti pregressi tra i soggetti. È quindi inammissibile il ricorso che, contestando la gravità indiziaria, solleciti una rivalutazione delle emergenze investigative anziché un controllo di coerenza della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale, accogliendo l’appello del Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., gli ha applicato la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso. Gli si contesta di aver rivolto minacce a imprenditori edili per ottenere una “tangente” su un cantiere sottoposto al controllo della cosca. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare, ritenendo che l’indagato si fosse limitato ad avvertire gli imprenditori che alcune persone volevano parlare con loro del cantiere.
La difesa denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria. Sostiene che l’indagato non aveva esplicitato alcuna pretesa, che mancava una minaccia seria e oggettivamente idonea a influire sulla libertà psichica dei destinatari e che nulla era stato argomentato sull’elemento psicologico. La Procura generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché funzionale non al controllo della coerenza della motivazione, ma a una rivalutazione delle emergenze investigative, e dunque a un giudizio di merito precluso al giudice di legittimità.
Nel merito del motivo, la Corte riconosce che l’indagato si era limitato ad avvertire un imprenditore che alcune persone volevano parlargli, senza nominativi né ragioni. Quel contegno, però, andava contestualizzato: il Tribunale lo ha collocato in una più ampia vicenda estorsiva già in atto e oggetto di diverso capo di incolpazione, per la quale era stata applicata la misura nello stesso procedimento.
Rilevano, inoltre, che il ricorrente si era presentato in cantiere senza titolo alcuno e aveva rammentato all’imprenditore di dover ringraziare un terzo per aver potuto continuare a lavorare. Per la natura dei rapporti pregressi, per le espressioni volutamente vaghe, per il luogo prescelto e per l’ammonimento rivolto, il Tribunale ha ritenuto del tutto ragionevole considerare la condotta univocamente diretta a un’ulteriore estorsione.
Il motivo cade anche sul punto della minaccia non seria. La Corte ribadisce che è irrilevante che il destinatario, per la sua particolare resistenza psichica, non abbia ritratto un’intimidazione effettiva: l’idoneità della condotta va valutata sulle circostanze oggettive, come affermato da Sez. II n. 36698 del 19.06.2012. Il timore va accertato in termini oggettivi, non sulla reazione concreta della vittima.
Da qui l’inammissibilità, con condanna alle spese e a tremila euro in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. L’ordinanza impugnata diviene esecutiva ex art. 310, comma 4, cod. proc. pen., con comunicazione per estratto al Procuratore generale in sede.
Nota della Redazione
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