Interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto (Cass. pen. Sez. II n. 1777 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di intercettazioni, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito. Tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità quando è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Il ricorso che proponga una diversa lettura delle conversazioni, senza evidenziare vizi logico-ricostruttivi, prospetta censure di merito non consentite in sede di legittimità. In presenza di doppia conformità del giudizio di condanna, il travisamento della prova è deducibile solo ove presenti carattere macroscopico. La questione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non dedotta nel primo ricorso per cassazione, non è riproponibile in sede di rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., rideterminando la pena in anni sette di reclusione previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. All’imputato era contestato il ruolo di partecipe di un sodalizio di stampo camorristico, quale raccordo tra il fratello detenuto, vertice del gruppo, e l’esterno.
La prova della responsabilità era stata tratta da intercettazioni ambientali captate all’interno di un istituto penitenziario, nel corso di colloqui tra il detenuto e l’imputato. Il ricorrente impugnava la sentenza deducendo, con unico motivo articolato, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e, in subordine, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di diritto: l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto, affidata al giudice di merito, e resta sottratta al sindacato di legittimità se motivata secondo logica e massime di esperienza. A sostegno richiama la giurisprudenza costante di legittimità, citando Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021 e Sez. 6 n. 11794 dell’11/02/2013.
Su questa base il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha fondato la condanna esclusivamente sul contenuto di alcune intercettazioni ambientali, interpretate senza vizi logico-ricostruttivi rilevabili in sede di legittimità. Il ricorso, offrendo una lettura alternativa dei dialoghi, resta confinato al merito del giudizio e non prospetta censure ammissibili.
La Corte osserva altresì che nessun rilievo è stato dato in sentenza alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e agli accertamenti della polizia giudiziaria: le doglianze sul punto sono quindi ultronee. Dai dialoghi, invece, i giudici di merito hanno ritenuto emergere un ruolo organico dell’imputato nel sodalizio, non circoscritto a mere questioni familiari ma riferito a vicende di interesse associativo.
Il Collegio sottolinea che la Corte di appello si è fatta carico anche della ricostruzione difensiva, non aderendovi attraverso una lettura complessiva e coordinata delle risultanze, laddove ricorso e appello ne avevano tentato una segmentazione. Poiché sussiste la doppia conformità del giudizio di condanna, eventuali errori di travisamento della prova avrebbero dovuto avere carattere macroscopico, evenienza esclusa nel caso concreto.
Quanto alle censure sulle attenuanti generiche, la Corte rileva che il beneficio era già stato concesso nella prima sentenza di appello, poi annullata con rinvio, con determinazione di pena identica a quella impugnata. Nel primo ricorso per cassazione nessuna deduzione era stata svolta sul punto: la questione non poteva quindi essere riproposta in questa sede. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. È rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, assente all’udienza e autrice di memoria priva di contenuti rispetto alle censure coltivate.
Nota della Redazione
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