Sequestro preventivo e obbligo di motivare sul venir meno dei reati presupposto (Cass. pen. Sez. VI n. 2840 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il tribunale investito dell’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. non può limitarsi ad affermare la perdurante efficacia dei sequestri disposti. Deve confrontarsi con la sorte processuale dei singoli reati che hanno giustificato l’adozione delle misure e verificare, per ciascun delitto originariamente contestato, i presupposti specificamente stabiliti dal legislatore per ogni tipo di sequestro. È motivazione solo apparente quella che disattende le censure difensive con generiche e apodittiche affermazioni, senza argomentare sulla sopravvenuta caducazione dei titoli e sulla permanenza del periculum in mora.

Il Fatto

Il ricorrente era stato attinto da sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto società, beni mobili e immobili, rapporti bancari e imbarcazioni nella sua disponibilità diretta e indiretta. I sequestri erano stati adottati a vario titolo: con finalità impeditiva, per consentire la confisca obbligatoria del profitto e la confisca allargata per sproporzione.

Con sentenza di condanna, poi parzialmente annullata senza rinvio in Cassazione limitatamente ad alcuni capi e con rinvio per altri, il quadro dei reati presupposto si era modificato. L’imputato aveva chiesto la revoca del sequestro; la Corte di appello aveva rigettato l’istanza e il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva confermato. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di sistema. In tema di misure cautelari reali, prima della pronuncia definitiva — momento dal quale si radica la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione — permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro: esso costituisce, in quello stato del procedimento, l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. Ne deriva che avverso il rigetto o l’inammissibilità delle istanze relative al sequestro è esperibile l’appello cautelare.

La sentenza di annullamento con rinvio, chiarisce la Corte, non è contemplata dal legislatore tra le pronunce che, ai sensi dell’art. 323 cod. proc. pen., determinano la caducazione del sequestro preventivo, perché non produce un esito assimilabile al proscioglimento o alla sentenza di non luogo a procedere. Tuttavia, l’imputato attinto da un provvedimento di sequestro nella fase delle indagini può chiedere che l’ampiezza del vincolo tenga conto delle statuizioni operate nel giudizio di merito.

Su questo terreno la motivazione del Tribunale è meramente apparente. Il giudice dell’appello cautelare si è limitato a rilevare che la sentenza di cassazione non aveva caducato i sequestri, senza confrontarsi con la sorte processuale dei singoli reati che avevano giustificato le misure. Non ha verificato, per ciascun delitto, i presupposti stabiliti dal legislatore per ogni tipo di sequestro, né se la dedotta carenza di periculum in mora — ove non preclusa dal giudicato cautelare — fosse effettivamente sussistente. Quanto alla sproporzione, il Tribunale ha definito generiche le allegazioni difensive e le ha ritenute non idonee a scalfire le emergenze in atti, ma tali affermazioni, prive di argomentazione, concretano appunto una motivazione solo apparente.

I due motivi sono quindi fondati. L’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, che dovrà nuovamente motivare uniformandosi ai principi fissati dalla Suprema Corte.

Nota della Redazione

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