Patrocinio a spese dello Stato e rilevanza dei redditi del coniuge convivente (Cass. pen. Sez. IV n. 6279 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio deve aversi riguardo all’ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell’istanza, era maturato l’obbligo di presentazione. Nel computo del reddito complessivo vanno inclusi anche i redditi della coniuge convivente, compresi quelli esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o soggetti a ritenuta alla fonte, quali l’indennità di disoccupazione. L’errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, non trattandosi di errore su legge extra-penale, essendo l’art. 76 del medesimo decreto espressamente richiamato dalla norma incriminatrice. La dichiarazione di scienza contenuta nell’istanza impone all’istante una preventiva verifica di quanto autocertifica.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 26 settembre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Questi aveva falsamente dichiarato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta al Tribunale di Sorveglianza l’8 novembre 2016, che il reddito percepito nell’anno 2015 era inferiore a quello poi accertato dalla Guardia di Finanza.

La difesa aveva sostenuto che l’annualità di riferimento fosse il 2016 e non il 2015, che le somme percepite dalla moglie, in quanto indennità, non dovessero essere computate e che mancasse la prova della conoscenza di tali redditi da parte dell’imputato. La Corte territoriale ha respinto i motivi e ha escluso la prescrizione. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamenta la mancata notifica del decreto di citazione in appello all’imputato, essendo stata effettuata solo al difensore, con conseguente nullità a regime intermedio. La Corte, in quanto giudice dei presupposti della decisione, può prescindere dalla motivazione del provvedimento impugnato e accedere agli atti per valutare la correttezza in diritto della decisione, come affermato da Sez. 5 n. 19970 del 15/03/2019 e Sez. U n. 42792 del 2001. Dagli atti risulta il decreto di citazione regolarmente notificato a mani dell’imputato: la doglianza è manifestamente infondata. In ogni caso, trattandosi di nullità a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente, mentre il giudizio di secondo grado si è svolto con rito cartolare senza alcuna eccezione.

Il secondo motivo investe l’individuazione dell’ultima dichiarazione dei redditi rilevante. La Corte richiama l’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che impone di fare riferimento alla dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell’istanza, era maturato l’obbligo di presentazione, principio confermato da Sez. 4 n. 46382 del 14/10/2014. Poiché l’istanza è stata depositata l’8 novembre 2016, a quella data era scaduto il termine per la dichiarazione relativa all’anno 2015: correttamente è stato considerato tale annualità.

Nel computo del reddito complessivo, secondo un principio pacifico della giurisprudenza di legittimità, devono essere inclusi anche i redditi dei familiari conviventi, compresi quelli esenti o soggetti a ritenuta, come affermato da Sez. 3 n. 25194 del 31/03/2011. Lo scopo del beneficio è consentire l’accesso alla giustizia a chi versa in condizioni economiche tali da non poterne sostenere il costo: occorre perciò considerare tutte le componenti reddituali, imponibili o meno, dirette o conseguite in sostituzione di reddito, quale è l’indennità di disoccupazione.

Sul piano soggettivo, la Corte ribadisce che l’errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude il dolo, non trattandosi di errore su legge extra-penale, essendo l’art. 76 richiamato dalla norma incriminatrice (Sez. 4 n. 418 del 25/11/2021). La Corte territoriale ha argomentato con motivazione logica che la dichiarazione di scienza imponeva una preventiva verifica di quanto si autocertificava, e che la tesi della mancata conoscenza dei redditi della moglie convivente è mera prospettazione difensiva generica.

Anche l’eccezione di prescrizione è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha calcolato analiticamente le sospensioni, per un totale di 169 giorni, con maturazione del termine al 25 novembre 2024, dunque dopo la sentenza di appello del 26 settembre 2024. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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