Nessun conto giudiziale per mero obbligo di vigilanza del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 183 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, legato all’amministrazione da un mero debito di vigilanza, non riveste la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La gestione assume rilievo contabile solo quando i beni siano custoditi in un deposito o magazzino destinato alla successiva distribuzione, con debito di custodia e connesso obbligo restitutorio. In tale ipotesi si radica la giurisdizione contabile e il giudizio di conto; fuori da essa restano fermi unicamente gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione. Il giudizio di conto, privo dei presupposti normativi della resa, è pertanto improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’agente contabile in servizio presso un ente locale, in qualità di consegnataria di beni mobili. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rilevato che il conto era stato trasmesso nel termine previsto e che recava il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, ma risultava privo della sottoscrizione dell’organo di revisione economico-finanziaria e presentava profili di dubbia qualificazione tecnica.
Secondo il magistrato istruttore, il documento, pur redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24, D.P.R. n. 194/1996), non poteva qualificarsi come conto giudiziale, poiché la gestione ivi ricompresa non concerneva beni custoditi in deposito, bensì attrezzature, sistemi informatici e arredamenti in uso presso gli uffici dell’ente. La consegnataria ha depositato memoria, sostenendo la mancanza di un debito di custodia e chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. La questione è così giunta al collegio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1923 e dall’art. 2 del D.P.R. n. 254/2002, che escludono la resa del conto giudiziale per i consegnatari di mobili d’ufficio tenuti al solo debito di vigilanza. La giurisprudenza contabile ha chiarito che la gestione rilevante ai fini del giudizio di conto presuppone che il consegnatario amministri un deposito o magazzino alimentato da approvvigionamenti e destinato alla somministrazione di beni agli uffici.
Diversamente, il consegnatario presso le articolazioni funzionali svolge una funzione di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative, con una responsabilità limitata alla conservazione e alla somministrazione nei limiti delle necessità funzionali. Solo quando la giacenza ecceda la ragionevole necessità di assicurare il normale funzionamento degli uffici si configura una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e assoggettata alla resa del conto.
I beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte funzionali al loro funzionamento sono dunque esclusi dalla resa del conto giudiziale, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione (Sez. Calabria, sent. n. 39/2020; Sez. Liguria, sent. n. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni elencati nelle liste-inventario risultavano in uso ai singoli uffici e non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino in conformità al modello 24. Il collegio ha quindi escluso che gravasse sulla consegnataria un debito di custodia in senso tecnico, venendo meno i presupposti normativi della resa del conto e dichiarando il giudizio di conto improcedibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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