Riliquidazione pensione militare e prescrizione dei ratei arretrati (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 175 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico militare, la rinuncia alla domanda proposta in via principale, non perfezionatasi per l’assenza del rappresentante dell’amministrazione resistente, rileva quale sopravvenuto difetto di interesse ad agire e comporta la declaratoria di inammissibilità parziale del ricorso. Sulla domanda subordinata di riliquidazione del trattamento con applicazione dell’aliquota di rendimento annuale del 2,44%, come computata dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, non contestata dall’amministrazione, è fondata l’eccezione di prescrizione del diritto alle differenze di rateo maturate prima del quinquennio dall’atto interruttivo. La declaratoria di estinzione colpisce i soli ratei anteriori, fermo restando l’accordo delle parti sulla riliquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare cessato dal servizio il 21/12/2003 con un’anzianità complessiva di ventisette anni, due mesi e otto giorni, è titolare di pensione liquidata con il sistema misto retributivo-contributivo, non avendo maturato diciotto anni di anzianità utile al 31.12.1995. Il Ministero della Difesa ha conferito il trattamento definitivo con decreto dell’11 settembre 2012.
Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, per il personale civile, in luogo di quella dell’art. 54 del medesimo testo normativo, sulla quota retributiva. Dopo l’istanza del 18.7.2019 e la diffida del 24.3.2021, rimaste senza esito, ha chiesto in giudizio la riliquidazione con l’aliquota del 44% e, in subordine, del 2,44%. Il Ministero ha eccepito la decadenza triennale ex art. 205, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta anzitutto la rinuncia alla domanda principale, dichiarata all’udienza dal procuratore del ricorrente e accettata dal procuratore di INPS. La rinuncia non si è perfezionata per l’assenza del rappresentante dell’amministrazione. La dichiarazione viene comunque valutata sul piano del difetto sopravvenuto di interesse ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua.
Quanto alla domanda subordinata, avente ad oggetto il ricalcolo sulla quota retributiva con l’aliquota annuale del 2,44% individuata dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, la Corte rileva l’assenza di contestazione da parte del Ministero della Difesa, che ha formulato analoghe conclusioni in via subordinata.
Il Ministero e INPS hanno eccepito la prescrizione del diritto alle differenze di rateo maturate in data antecedente al quinquennio dalla notifica del primo atto interruttivo del 18.07.2019. INPS ha inoltre chiesto che le differenze maturate siano gravate dei soli interessi legali.
L’eccezione è accolta. La Corte rileva l’assenza di atti interruttivi tra il collocamento a riposo del 21 dicembre 2003 e la prima diffida del 18.7.2019. Il ricorso è quindi parzialmente accolto quanto alla domanda subordinata, con estinzione del diritto ai soli ratei arretrati anteriori al quinquennio.
Sulle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., è disposta l’integrale compensazione, in ragione della parziale definizione su questione preliminare e della reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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