Controllo spese elettorali: regolarità del consuntivo della lista comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 71 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla conformità alla legge delle spese elettorali sostenute dalle liste che partecipano alle elezioni comunali nei Comuni con più di 30.000 abitanti spetta alla Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il limite massimo di spesa è pari a 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. L’obbligo di deposito del conto consuntivo grava su tutte le liste partecipanti, anche quando non abbiano sostenuto spese né avuto finanziamenti, dovendo in tal caso essere assolto con dichiarazione negativa. La verifica concerne il rispetto del limite, la riferibilità delle spese alla campagna elettorale, la conformità alle tipologie ammesse, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento.

Il Fatto

La lista Movimento 5 Stelle ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Gubbio del 08-09 giugno 2024 e del 23-24 giugno 2024 (turno di ballottaggio). Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria, costituitosi con decreti del 25 settembre e 20 dicembre 2024, ha avviato l’istruttoria richiedendo dati al Presidente del Consiglio comunale con deliberazione n. 131/2024/CSE.

La lista ha trasmesso il conto consuntivo in data 23 agosto 2024, assunto al protocollo della Sezione il 26 agosto 2024. Il Collegio ha poi acquisito il riscontro alle note istruttorie e la documentazione di spesa, procedendo all’esame dei profili di legittimità previsti dall’art. 13 della legge n. 96/2012 e dagli artt. 11 e 12 della legge n. 515/1993.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, che attribuisce alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo sulle spese sostenute da partiti, movimenti e liste per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La disciplina richiama espressamente gli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.

Il giudice contabile distingue nettamente il proprio ambito da quello del Collegio di Garanzia Elettorale, cui è riservato il controllo sulle spese dei singoli candidati. Il controllo affidato alla Sezione regionale riguarda, invece, le spese delle formazioni politiche nel loro complesso.

Il Collegio afferma che l’obbligo di deposito del consuntivo incombe su tutte le liste partecipanti, anche se prive di spese o di fonti di finanziamento, e che in tale evenienza l’obbligo si assolve con una dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo, con successiva trasmissione degli esiti ai Consigli comunali.

Nel merito, il consuntivo è stato verificato secondo quattro profili: limite massimo di spesa, conformità e riferibilità alla campagna elettorale, regolarità della documentazione, indicazione delle fonti di finanziamento. La lista ha sostenuto spese per complessivi 1.019,93 euro, di cui 572,00 euro per produzione e affitto di materiali di propaganda e 447,93 euro per distribuzione e diffusione. Le spese risultano integralmente finanziate con contribuzioni libere di persone fisiche.

Il Collegio ha quindi accertato che le somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e supportate da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento. Ha pertanto disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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