Art. 657 bis.

Art. 657-bis

(( (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). ))

((1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda)).