Messa alla prova: i rinvii richiesti sospendono la prescrizione (Cass. pen. n. 17117/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio dell’udienza disposto su richiesta dell’imputato o del difensore per consentire l’elaborazione e l’acquisizione del programma trattamentale necessario alla messa alla prova determina la sospensione del corso della prescrizione per l’intera durata del differimento ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3, c.p.
La medesima regola opera anche per i rinvii successivi al primo quando siano funzionali alla persistente necessità di acquisire il programma dall’UEPE, non essendo giustificata una distinzione tra il primo differimento e quelli ulteriori dovuti alla mancata predisposizione del programma.
Dalla pronuncia dell’ordinanza che dispone la messa alla prova, invece, la prescrizione resta sospesa ai sensi dell’art. 168-ter c.p. per il periodo effettivamente corrispondente alla prova, sino alla sua conclusione negativa, alla revoca o alla diversa causa prevista dalla disciplina dell’istituto.
In caso di revoca o esito negativo della messa alla prova, la detrazione del periodo di prova eseguito prevista dall’art. 657-bis c.p.p. appartiene alla fase esecutiva ed è rimessa al pubblico ministero, non al giudice della cognizione.
Il Fatto
Un imputato, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ricorreva per cassazione dopo la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. Con un primo motivo sosteneva che il reato fosse già prescritto prima della decisione d’appello, contestando il computo dei periodi di sospensione collegati ai rinvii disposti mentre si attendeva l’elaborazione del programma trattamentale da parte dell’UEPE.
Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 657-bis c.p.p., sostenendo che, una volta revocata la messa alla prova, il giudice di merito avrebbe dovuto indicare il periodo effettivamente svolto affinché fosse detratto dalla pena da eseguire.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto il contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità sulla sospensione della prescrizione durante i rinvii necessari per l’elaborazione del programma di trattamento. Distingue il periodo antecedente all’ordinanza di ammissione alla prova da quello successivo. Prima dell’ammissione non opera ancora l’art. 168-ter c.p.; tuttavia, quando il differimento sia disposto su richiesta della difesa per consentire lo sviluppo della procedura e l’acquisizione del programma, trova applicazione l’art. 159, comma 1, n. 3, c.p., con sospensione per tutta la durata del rinvio.
La Corte non condivide l’orientamento che esclude tale effetto per i rinvii successivi al primo quando il ritardo dipenda dall’inerzia dell’UEPE. Secondo il Collegio, primo e successivi differimenti perseguono la medesima finalità: consentire all’imputato di completare il procedimento da lui stesso attivato per ottenere la messa alla prova. Non è quindi giustificata una diversa disciplina della prescrizione soltanto perché il programma non sia stato tempestivamente predisposto dall’amministrazione.
Ricostruita la sequenza processuale, la Cassazione computa i periodi di sospensione derivanti dalle richieste difensive e quelli corrispondenti alla durata della messa alla prova, concludendo che alla data della sentenza d’appello il reato non era ancora prescritto. L’inammissibilità del motivo impedisce inoltre di rilevare la causa estintiva maturata successivamente.
È manifestamente infondato anche il secondo motivo. L’art. 657-bis c.p.p. attribuisce al pubblico ministero, nella fase dell’esecuzione, il compito di detrarre dalla pena il periodo corrispondente alla prova effettivamente eseguita in caso di revoca o esito negativo. Nessuna determinazione sul punto compete al giudice della cognizione. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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