Spese di lite e soccombenza virtuale nel giudizio improcedibile per cessazione dell’attività (TAR Lombardia n. 2959 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., non impedisce al giudice amministrativo di procedere, su sollecitazione della parte, a una delibazione sommaria dell’esito del giudizio. Tale verifica serve a stabilire chi sarebbe risultato soccombente virtuale e, quindi, a regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ove la prognosi sia di infondatezza del ricorso, le spese seguono il criterio ordinario e sono poste a carico della parte ricorrente. Il giudizio incidentale di accesso, definito con pronuncia di inammissibilità, resta estraneo a tale prognosi.

Il Fatto

La società ricorrente esercitava presso un insediamento industriale l’attività di produzione di manufatti in vetroresina destinati all’edilizia e agli impianti elettrici. A seguito di segnalazioni di molestie olfattive, il Comune chiedeva un’ispezione all’A.R.P.A., che in data 30 giugno 2023 riscontrava le molestie segnalate e l’esistenza di un punto di emissione in atmosfera privo di preventiva autorizzazione. Su proposta dell’Agenzia, il Sindaco adottava un’ordinanza contingibile e urgente con cui sospendeva l’attività generante emissioni in atmosfera.

La società impugnava l’ordinanza e la relazione dell’A.R.P.A., deducendo l’incompetenza del Comune in materia di autorizzazioni alle emissioni, l’insussistenza dei presupposti degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità. La domanda cautelare era respinta. Nelle more, l’attività produttiva cessava definitivamente per il trasferimento in altra sede, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la cessazione dell’attività oggetto dell’ordinanza ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente all’annullamento degli atti impugnati. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.

Tale declaratoria non esime però il giudice dal valutare, con delibazione sommaria, quale sarebbe stato l’esito del processo se fosse proseguito fino al suo sbocco naturale. La società ricorrente aveva infatti sollecitato la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata nel provvedimento.

Il Collegio osserva che, al tempo dell’adozione del provvedimento, l’A.R.P.A. aveva riscontrato la presenza di molestie olfattive oggetto di precedenti esposti e una situazione di pericolo per la salute dei cittadini derivante dal processo produttivo, condotto senza un adeguato sistema di aspirazione degli aeriformi e in assenza di preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Ne trae la conclusione che il Sindaco ha legittimamente disposto la sospensione dell’attività dannosa.

Non emergono quindi elementi per una prognosi di accoglimento del ricorso. La pronuncia di inammissibilità dell’istanza di accesso proposta dalla controinteressata, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., resta estranea a tale valutazione e non incide sulla prognosi di infondatezza.

Ne consegue che le spese di lite, regolate secondo la soccombenza virtuale, sono poste a carico della parte ricorrente, con condanna alla refusione in favore del Comune nella misura liquidata in dispositivo, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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