Condanna al pagamento della carta docente e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 3518 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto a ottenere il pagamento di somme liquidate in favore di un docente a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è fondato quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia provveduto, il credito non risulti contestato nell’an e nel quantum. Il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta che opererà solo su istanza del creditore qualora l’inerzia perduri.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Pavia una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle l’importo di 500 euro per ciascuna delle annualità dal 2019/2020 al 2023/2024 a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa e non risultavano pagamenti eseguiti neppure in parte.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sull’esistenza o sull’ammontare del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti dimostrava che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento.
La costituzione con memoria di stile dell’amministrazione resistente, priva di deduzioni sull’andamento della procedura, ha determinato il consolidarsi della situazione di inottemperanza. Il credito, non contestato nell’an e nel quantum, è stato ritenuto esigibile in via immediata.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ha ordinato di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano-Monza-Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
La condanna alle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle pronunce in materia e con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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